IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, tra cui il trifenforf; Accertato che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione non e' elencata la sostanza attiva tridemorf, bensi' la sostanza attiva trifenforf; Visto il decreto dirigenziale del 10 luglio 2003 con cui erano state erroneamente revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf; Accertato inoltre che non risulta autorizzato alcun prodotto fitosanitario a base di trifenforf; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva trifenforf non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.