IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione  del  20  novembre  2002, relativo alla non iscrizione di
talune  sostanze  attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
tra cui il trifenforf;
  Accertato  che  nell'allegato  I  del regolamento (CE) n. 2076/2002
della  Commissione  non  e'  elencata  la  sostanza attiva tridemorf,
bensi' la sostanza attiva trifenforf;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  10 luglio 2003 con cui erano
state  erroneamente  revocate  le  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;
  Accertato  inoltre  che  non  risulta  autorizzato  alcun  prodotto
fitosanitario a base di trifenforf;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva trifenforf non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.