IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  eleva  al  10  per  cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.   1   del  decreto  ministeriale  28 febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del  1° marzo  1997,  che  fissa  al  58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo delle sigarette;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29 settembre  1997,  n.  328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto   il   decreto   direttoriale   19 dicembre  2002  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette, e successive integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette,  la  classe  di prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  2003  e'  stata quella di euro 125,00 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
si  applica  l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1,
del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331, convertito dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  nella  misura del 58 per cento stabilita
dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
  Considerato  che,  per  le altre sigarette, l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6  della  citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento
fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di
consumo  sulle  sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta
(importo  di  base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
percepito  sulle  medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al
prezzo  di  vendita  al  pubblico  e'  pari all'incidenza percentuale
dell'importo  di  base,  diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di
vendita  al  pubblico  delle  sigarette  della  classe di prezzo piu'
richiesta;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella tabella
allegato  A,  che  sostituisce  la  tabella  allegato  A  del decreto
direttoriale 19 dicembre 2002, e' fissata, a decorrere dal 1° gennaio
2004,  per  chilogrammo  convenzionale, la ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
    Roma, 17 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  7
Economia e finanze, foglio n. 134