IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto annuale relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge; Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, convertito, con modificazioni, con legge 31 dicembre 2001, n. 463, che all'art. 8-octies proroga i termini per la presentazione dei progetti e dispone l'utilizzo dei fondi relativi all'anno 2001 nel 2002; Visto, altresi', il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 che differisce al 10 agosto 2002 i termini previsti dal comma 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2002, n. 153, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'esercizio finanziario 2002; Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8; Viste, altresi', le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dalle regioni, nonche' quelli presentati da alcune amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che le amministrazioni locali che hanno trasmesso autonomamente i progetti sono tutte situate in regioni che hanno stipulato, alla data di emanazione del presente decreto, i protocolli d'intesa e che pertanto le somme ad esse spettanti possono essere accreditate alle rispettive regioni; Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001; Sentito, ai sensi dell'art. 12 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 10 del 22 ottobre 2003; Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato; Visto il comma 6 del piu' volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e' stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche; Considerato che alla regione Veneto, in sede di liquidazione delle somme relative ai progetti 2001, e' stata liquidata la somma di Euro 1.516.068,90 in luogo della somma spettante di Euro 343.024,40, quale risulta dal decreto di riparto dei fondi 2001 del Ministro per gli affari regionali del 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2003, n. 66; Decreta: Art. 1. 1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2002, pari ad Euro 13.784.607,66 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto. 2. Il suddetto ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonche' all'Universita' degli studi di Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente: regione Molise (Euro 474.285,00), regione Sicilia (Euro 620.465,55), regione Piemonte (Euro 1.312.515,09), regione Friuli-Venezia Giulia (Euro 4.547.524,07), regione Puglia (Euro 591.000,00) gravano sul Capitolo 5210 U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 02 per l'esercizio finanziario 2001, per un totale di Euro 7.545.789,71; regione Sardegna (Euro 1.985.731,48) grava sul capitolo 5210 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 2 per l'esercizio finanziario 2002; regione Calabria (Euro 2.576.584,37); regione Basilicata (Euro 445.650,00), provincia autonoma di Trento (Euro 299.300,00), Universita' degli studi di Udine (Euro 212.607,60) gravano sul capitolo 5211 - Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 per l'esercizio finanziario 2002, per un totale di Euro 3.534.141,97. 3. La somma di Euro 718.944,50, attribuita alla regione Veneto, va in diminuzione della somma di Euro 1.173.044,50, che e' l'ammontare rimanente dopo la liquidazione della somma di Euro 343.024,40, attribuita alla regione dal decreto del Ministro per gli affari regionali del 13 dicembre 2002. La rimanente somma di Euro 454.100,00 sara' restituita dalla regione Veneto con versamento al capo X - capitolo 2368 - entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze.