IL DIRIGENTE
                      della Direzione generale
                     della prevenzione sanitaria
                           ex ufficio XIII

  Visto  il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999  con  il  quale
l'azienda  ospedaliera  pisana  «Spedali  riuniti di Santa Chiara» di
Pisa,  e'  stata  autorizzata  ad espletare attivita' di trapianto di
fegato da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data
13 novembre  2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione
di   un  sanitario  nell'equipe  autorizzata  all'espletamento  delle
predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle determinazioni che la regione Toscana
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999,
n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di
Pisa  e'  autorizzata  ad  includere  nell'equipe  responsabile delle
attivita'  di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di
cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, il seguente sanitario:
    Catalano dott. Gabriele, dirigente medico 1° livello - sezione di
trapiantologia epatica - azienda ospedaliera pisana.