LA COMMISSIONE (Omissis) Formula la seguente provvisoria regolamentazione per il settore delle farmacie private FEDERFARMA, ai sensi degli articoli 13, comma 1, lettera a), e 2-bis, legge n. 146/1990, come modificati dalla legge n. 83/2000. Art. 1. Prestazioni indispensabili 1. Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attivita' di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l'apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformita' a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali. 2. Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'astensione collettiva potra' realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sara' garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra. 3. In assenza di un accordo tra regioni, A.S.L., farmacie private valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini del contemperamento del diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute del cittadino utente, dovra', in ogni caso essere garantita dalle farmacie private l'assistenza diretta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta, dei medicinali di cui all'art. 2 che segue. 4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a condizione che la regione effettui il relativo rimborso entro e non oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci che debbono essere comunque erogati ai sensi del successivo art. 2. In caso di inadempimento della regione alla suddetta condizione, le farmacie potranno sospendere, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'assistenza diretta anche per i medicinali di cui all'art. 2 sino all'adempimento delle regioni medesime tenuto conto che le A.S.L. sono tenute a rimborsare tempestivamente l'utente del servizio. In quest'ultimo caso le farmacie saranno tenute all'erogazione dei farmaci di fascia A di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 e successive modifiche, limitatamente all'ossigeno terapeutico, morfina, metadone ed antipilettici. 5. Qualora la regione non effettui il rimborso di cui al precedente comma 4 entro i sei mesi in esso previsti, le associazioni di farmacisti interessate potranno comunicare alla commissione l'ulteriore ritardo delle regioni medesime. La commissione valutera' se ricorrono gli estremi per possibili interventi nell'ambito dei propri poteri. 6. Le specialita' farmaceutiche relative alla cura di gravi malattie che sono erogabili dai presidi ospedalieri non sono ricomprese nei criteri di cui all'art. 2.