LA COMMISSIONE
                               (Omissis)
                               Formula
la seguente   provvisoria   regolamentazione  per  il  settore  delle
   farmacie  private FEDERFARMA, ai sensi degli articoli 13, comma 1,
   lettera  a),  e  2-bis,  legge  n. 146/1990, come modificati dalla
   legge n. 83/2000.

                               Art. 1.
                     Prestazioni indispensabili
  1.  Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute
e  della  sicurezza  della  persona  le  attivita'  di erogazione del
farmaco  nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di
sciopero.  A  tal  fine  le parti assicurano l'apertura ed il normale
funzionamento  delle  farmacie  di  turno  in  conformita'  a  quanto
stabilito dai relativi provvedimenti locali.
  2.  Al  fine  di  garantire  un  livello di assistenza farmaceutica
compatibile  con  le  finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, legge n.
146/1990,  come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  l'astensione
collettiva  potra'  realizzarsi  anche  nella  forma  della richiesta
diretta  del  pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici
agli assistiti; in questo caso sara' garantito il normale servizio da
parte  delle  farmacie  che  erogheranno  il  medicinale a fronte del
pagamento di cui sopra.
  3.  In  assenza di un accordo tra regioni, A.S.L., farmacie private
valutato  idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla legge n. 83/2000, ai fini del contemperamento
del  diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute del
cittadino  utente,  dovra',  in  ogni  caso  essere  garantita  dalle
farmacie private l'assistenza diretta in regime di convenzione con il
servizio  sanitario  nazionale,  limitatamente  ad una confezione per
ricetta, dei medicinali di cui all'art. 2 che segue.
  4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a
condizione  che  la regione effettui il relativo rimborso entro e non
oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci
che  debbono  essere comunque erogati ai sensi del successivo art. 2.
In  caso  di inadempimento della regione alla suddetta condizione, le
farmacie  potranno  sospendere,  con  esclusione  dei soggetti di cui
all'art.  2,  comma 2, l'assistenza diretta anche per i medicinali di
cui  all'art.  2  sino  all'adempimento delle regioni medesime tenuto
conto che le A.S.L. sono tenute a rimborsare tempestivamente l'utente
del  servizio.  In  quest'ultimo  caso  le  farmacie  saranno  tenute
all'erogazione dei farmaci di fascia A di cui all'art. 16 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 e successive
modifiche,  limitatamente all'ossigeno terapeutico, morfina, metadone
ed antipilettici.
  5. Qualora la regione non effettui il rimborso di cui al precedente
comma  4  entro  i  sei  mesi  in  esso  previsti, le associazioni di
farmacisti   interessate   potranno   comunicare   alla   commissione
l'ulteriore  ritardo delle regioni medesime. La commissione valutera'
se  ricorrono  gli  estremi  per possibili interventi nell'ambito dei
propri poteri.
  6.  Le  specialita'  farmaceutiche  relative  alla  cura  di  gravi
malattie   che  sono  erogabili  dai  presidi  ospedalieri  non  sono
ricomprese nei criteri di cui all'art. 2.