IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato; Viste le motivate richieste delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e delle province autonome di Bolzano e Trento; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 18 novembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. Le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati: Arsenico 50 &greco;mg/l; Boro 3 mg/l; Cloriti 1,3 mg/l; Fluoro 2,5 mg/l; Vanadio 160 &greco;mg/l. 2. Entro i suddetti VMA possono essere concesse deroghe dalle autorita' regionali e provinciali fino al 25 dicembre 2004. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonche' all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2. 3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali e provinciali possono valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 5. Le regioni o le province autonome hanno l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.