IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al  consumo  umano,  ed  in  particolare l'art. 13, che disciplina la
concessione  di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I,
parte B;
  Vista  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di
risorse  idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di
rapporti  tra  enti  locali  e  soggetti  gestori del servizio idrico
integrato;
  Viste le motivate richieste delle regioni Campania, Emilia-Romagna,
Lombardia,  Sicilia,  Toscana  e delle province autonome di Bolzano e
Trento;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 18 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana
e  le province autonome di Bolzano e Trento possono stabilire deroghe
ai  valori  di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto
legislativo   2 febbraio   2001,   n.  31,  entro  i  Valori  Massimi
Ammissibili (VMA) di seguito elencati:
    Arsenico 50 &greco;mg/l;
    Boro 3 mg/l;
    Cloriti 1,3 mg/l;
    Fluoro 2,5 mg/l;
    Vanadio 160 &greco;mg/l.
  2.  Entro  i  suddetti  VMA  possono  essere concesse deroghe dalle
autorita'   regionali   e   provinciali  fino  al  25 dicembre  2004.
L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione
dettagliata  dello  stato  di  avanzamento  delle misure correttive e
relativi  interventi  sul  territorio,  compreso  il  calendario  dei
lavori,  la  stima  dei  costi, la relativa copertura finanziaria, le
metodiche e le tecnologie adottate, nonche' all'invio della relazione
di cui all'art. 3, comma 2.
  3.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte
di evidenze scientifiche piu' conservative.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate   al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali e
provinciali  possono  valutare  l'opportunita'  di adottare ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
  5.   Le   regioni   o   le   province   autonome   hanno  l'obbligo
dell'informazione    al    cittadino   relativamente   alle   elevate
concentrazioni   dei  suddetti  elementi  con  specifico  riferimento
all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.