L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 12 dicembre 2003;
  Premesso che:
    ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), il Ministro
delle    attivita'    produttive    provvede    alla   sicurezza   ed
all'economicita'  del  sistema  elettrico  nazionale  e persegue tali
obiettivi  attraverso  specifici  indirizzi anche con la finalita' di
salvaguardare   la   continuita'   di   fornitura  e  di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema stesso;
    con  nota  in  data 11 dicembre 2003, prot. AD/P2003000285 (prot.
Autorita'  n.  31430  in  data 12 dicembre 2003), la societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  ha comunicato al Ministro delle attivita' produttive ed
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  l'esigenza  irrinunciabile di poter disporre, almeno per
un  triennio  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  di un servizio di
interrompibilita'  dei  prelievi  di energia elettrica assicurato per
mezzo  di una capacita' interrompibile istantaneamente e per mezzo di
un'ulteriore capacita' interrompibile con preavviso pari a 2500 MW; e
che  tale  nota conferma quanto dichiarato dal medesimo Gestore della
rete  con  nota in data 25 settembre 2003 prot. AD/P2003000236 (prot.
Autorita' n. 25811 in pari data);
    le  interruzioni  del  servizio elettrico verificatesi nei giorni
26 giugno  e  28 settembre  2003  indicano  l'esigenza  di apprestare
tempestivamente  nuove  misure  atte  a  garantirne  la  sicurezza di
funzionamento e l'affidabilita';
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo n.
79/1999, l'Autorita' fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli
utenti  della  rete  la  liberta'  di accesso, parita' di condizioni,
l'imparzialita'  e  la  neutralita'  dei servizi di trasmissione e di
dispacciamento;
  Visti:
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290  (di  seguito:  la legge n.
290/2003);
    la  relazione  finale  dell'istruttoria  conoscitiva sulle cause,
sugli  sviluppi  e sulle eventuali responsabilita' delle interruzioni
del servizio elettrico verificatesi in estese zone del Paese nel mese
di giugno  2003  e  su  possibili  misure  urgenti  a  garanzia degli
interessi  di  utenti  e  consumatori,  approvata  dall'Autorita'  il
12 novembre 2003;
  Considerato che:
    con  nota in data 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorita' n.
31194  del  successivo  9 dicembre 2003), il Ministro delle attivita'
produttive,  titolare  del  potere  di  definizione  di  modalita'  e
condizioni   per  le  importazioni  di  energia  elettrica  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79/1999,   come   modificato   dall'art.  1-quinquies,  comma 5,  del
decreto-legge  29 agosto  2003, n. 239 convertito, con modificazioni,
nella  legge  n.  290/2003,  e  dell'art. 35, della legge 12 dicembre
2002,  n.  273,  afferma  che  le  esigenze  di  gestione del sistema
elettrico  nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva
utilita'  per lo stesso sistema del servizio di interrompibilita' che
ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;
    con  la  nota  del  Ministro,  viene contemplata espressamente la
possibilita'  che  i  soggetti  assegnatari di capacita' di trasporto
sulla   rete  di  interconnessione  per  contratti  con  clausola  di
interrompibilita' istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a
dette  assegnazioni,  facendo venire meno il presupposto sul quale e'
stata  basata  la  remunerazione  del  servizio  di interrompibilita'
istantanea,  consistente  nell'accesso  prioritario alla capacita' di
trasporto  sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota
del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione
di detto presupposto, il servizio di interrompibilita' sia inquadrato
dall'Autorita'  nell'ambito  «dell'organizzazione  dell'attivita'  di
dispacciamento  e nella regolamentazione del sistema di remunerazione
della  capacita'  produttiva  [...]  ai  sensi della legge 27 ottobre
2003, n. 290»;
    con  nota del Sottosegretario di Stato con delega all'energia, in
data  11 dicembre  2003,  prot. 628 (prot. Autorita' n. 31441 in data
12 dicembre  2003),  sono  espressi  indirizzi integrativi rispetto a
quanto comunicato con la soprarichiamata nota del Ministro; e che con
la  nota  del  Sottosegretario  di  Stato  vengono  forniti parametri
affinche'  l'Autorita' determini per un periodo minimo di tre anni la
valorizzazione  del  servizio  di  interrompibilita' istantanea e con
preavviso,    basandosi   rispettivamente,   per   il   servizio   di
interrompibilita'   istantanea,   sulla   differenza   tra  i  prezzi
dell'energia  elettrica  all'ingrosso  in  Italia  e  all'estero (con
valore  di  tale  differenza compreso tra 20 e 22 Euro/MWh) e, per il
servizio  con  preavviso, sulla differenza tra il prezzo dell'energia
elettrico   all'ingrosso  in  ambito  nazionale  ed  il  valor  medio
nell'anno  2003  dei prezzi di assegnazione dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 indicato
pari a 8 Euro/MWh;
  Considerato che:
    con  deliberazioni 5 dicembre 2001, n. 301/2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 8 del 10 gennaio 2001, e
21 novembre  2002, e n. 190/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  2 del 3 gennaio 2002, come successivamente
modificata e integrata (di seguito, rispettivamente: deliberazioni n.
301/01  e  n. 190/02), l'Autorita' ha assegnato a titolo prioritario,
anche  per l'anno 2004, quote di capacita' di trasporto sulla rete di
interconnessione  per un ammontare complessivo di 1200 MW ai soggetti
che   hanno   assunto   l'obbligo   di   prestare   il   servizio  di
interrompibilita'   istantanea   del  carico,  fornito  dalle  utenze
connesse  a  reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni
singolo  punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico
conformi  alle  specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e
disponibili  a  distacchi  di  carico  in  tempo  reale  in quantita'
superiore  al citato ammontare complessivo di capacita' di trasporto,
attuabili  in  frazioni  di  secondo  con  le  modalita' definite dal
medesimo Gestore;
    nella  lettera  del  Gestore  della  rete  si  evidenzia  che, ad
eccezione  di  eventuali  assegnazioni  integrative per circa 40 MW a
favore   di   soggetti   che   possono   prestare   il   servizio  di
interrompibilita'  istantanea in Sardegna; e che non vi sono esigenze
ulteriori  rispetto  a  quelle  coperte  dai soggetti che attualmente
prestano  il servizio di interrompibilita' istantanea, ovvero coperte
dalla   disponibilita'   dei  predetti  2500  MW  interrompibili  con
preavviso;
  Ritenuto che:
    sino   alla   entrata  in  operativita'  di  nuova  capacita'  di
generazione  che  incrementi  significativamente  quella  attualmente
installata,  la  disponibilita'  di  un servizio di interrompibilita'
istantanea  e  con  preavviso  rappresenti una risorsa determinante a
garanzia  della  sicurezza di funzionamento e dell'adeguatezza per la
copertura della domanda del sistema elettrico nazionale;
    sia  necessario ed urgente disporre, sino al consolidamento delle
condizioni  sopra  richiamate  il  riconoscimento,  ai  soggetti  che
attualmente  prestano  il  servizio di interrompibilita' istantanea e
con preavviso, di condizioni di remunerazione opzionali rispetto alla
riserva;
                              Delibera:
  1.  Il  servizio  di interrompibilita' istantanea ed il servizio di
interrompibilita',  con  preavviso del carico sono remunerati, per il
triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, attraverso corrispettivi
fissati  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e dovuti
dalla  societa'  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
nell'ambito dell'apprestamento di una riserva generale di sistema.
  2.  Ai  fini  della  prestazione  del servizio di interrompibilita'
istantanea  i  soggetti  assegnatari  di capacita' di trasporto sulla
rete  di  interconnessione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla
deliberazione   dell'autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
5 dicembre  2001,  n.  301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettera
b),  e  14  dell'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  21 novembre 2002, n. 190/02 possono
optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, a
condizione  che  i  medesimi  rinuncino  ai diritti di utilizzo della
predetta  capacita' di trasporto comunicando i valori della capacita'
e  dei  corrispondenti  punti di prelievo alla societa' Gestore della
rete   di   trasmissione   nazionale   S.p.a.  prima  della  prevista
pubblicazione  da  parte del medesimo Gestore dei valori di capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004.
  3.  Per  il  triennio  1° gennaio  2004-31 dicembre 2006 al singolo
soggetto che abbia optato come definito al pre cedente punto 2, viene
riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 Euro/MWh per la
quantita'  di energia elettrica che il medesimo soggetto ha importato
nell'anno  2003  a  mezzo della capacita' di trasporto interrompibile
istantaneamente  e  per la quale viene espressa rinuncia. Il medesimo
soggetto    riceve    la    remunerazione   riconosciuta   a   fronte
dell'assunzione   di  un  obbligo  di  prestazione  del  servizio  di
interrompibilita' istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno
2003.
  4.  Il  servizio  di interrompibilita' con preavviso e' prestato da
soggetti   individuati  secondo  modalita'  definite  dalla  societa'
Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. sulla base di
criteri   e  di  procedure  non  discriminatori.  Detto  servizio  e'
remunerato  sulla base di un corrispettivo unitario pari a 8 Euro/MWh
applicato  alla  quota  parte  degli  effettivi  consumi  di  energia
elettrica  a  potenza  prelevata  costante per tutte le ore dell'anno
2004   resa   disponibile   per  il  servizio  dal  singolo  soggetto
interessato  e  selezionata  dalla  societa'  Gestore  della  rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  per  un valore complessivo che puo'
raggiungere i 2500 MW.
  5.  Per  gli  anni  successivi  al 2004, la remunerazione di cui al
punto  4  viene  definita  entro il 30 novembre dell'anno precedente,
previa  verifica  delle  esigenze di riserva per il sistema elettrico
nazionale al fine di raggiungere il valore previsto di 2500 MW.
  6.   Con  successiva  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  vengono  determinate le modalita' di copertura
degli   oneri   a   carico  della  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione   nazionale   S.p.a.   derivanti  dall'applicazione  del
presente  provvedimento,  adottando  un criterio di equa ripartizione
dei  suddetti  oneri in ragione dei prelievi di energia elettrica del
mercato libero e del mercato vincolato.
  Di   trasmettere   il  presente  provvedimento  al  Ministro  delle
attivita'   produttive   ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore con decorrenza
dalla data di sua prima pubblicazione.
    Milano, 12 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Ranci