IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista   la   legge   22 dicembre  1960,  n.  1612,  concernente  il
riconoscimento  giuridico della professione di spedizioniere doganale
e  la  istituzione  degli  albi  professionali,  in  particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 marzo  1964, che stabilisce le
norme di applicazione della citata legge n. 1612/1960, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile
1964  e,  in particolare, l'art. 42 che stabilisce che i fondi per le
spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali
e per le altre spese di amministrazione sono costituiti, tra l'altro,
con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale 24 dicembre 1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998, che
ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a L. 700.000 la predetta
quota annuale;
  Visti  gli articoli 23 e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.   300,   che   hanno   rispettivamente   istituito   il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
  Vista  la  richiesta di cui alla nota n. 1762 del 9 settembre 2003,
del  Consiglio  nazionale  degli  spedizionieri  doganali,  volta  ad
ottenere   l'aumento   della   quota   annua   d'iscrizione  all'albo
professionale a Euro 450,00 a decorrere dal 1° gennaio 2004;
  Ritenuta la necessita' di aumentare la quota di iscrizione all'albo
professionale  in  considerazione  delle  esigenze  di qualificazione
professionale della categoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  quota  annua  dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli
spedizionieri  doganali  ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, e dell'art. 42 del decreto ministeriale 10 marzo 1964,
gia'  fissata  in  L.  700.000 (Euro 361,52) dal decreto del Ministro
delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  24 dicembre  1998,  e'  elevata  a Euro 450,00 a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2003


                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                   Tremonti

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Maroni