IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Considerato che, con gli appositi accordi - che saranno dettagliatamente indicati nel dispositivo del presente provvedimento - intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita', senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del gia' richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', il trattamento di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilita' sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', secondo quanto definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003 e quanto successivamente precisato dalla provincia di Foggia in data 3 settembre 2003, in favore di 23 ex dipendenti della societa' «Agrigel», unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato alla sopra citata nota del 3 settembre 2003, che costituisce, unitamente all'accordo del 29 maggio 2003, parte integrante del presente provvedimento.