IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Lehner  Sigrid,  nata  a Vienna il
24 maggio  1968,  cittadina  austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   proprio   titolo  accademico-professionale  di
«Magister    der    Philosophiae-Psychologie»,    conseguito   presso
l'Universita' di Vienna in data 18 ottobre 1996, ai fini dell'accesso
e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Considerato  che con decreto dell'8 novembre 2002 questo Ministero,
sulla  base  della  documentazione in atti, aveva respinto la domanda
suindicata, in considerazione del fatto che, non avendo conseguito il
titolo  di  «post-graduate»,  la  richiedente  non poteva svolgere la
professione    in    Austria    in    via    autonoma   nel   settore
psicologico-sanitario,    che    costituisce   parte   integrante   e
fondamentale della formazione dello psicologo in Italia;
  Considerato   che   avverso  detto  decreto  la  sig.ra  Lehner  ha
presentato  ricorso  dinanzi  al  tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa  -  sezione  autonoma per la provincia di Bolzano, che
con  sentenza n. 292 del 26 febbraio 2002 ha accolto il ricorso ed ha
pertanto annullato il decreto impugnato;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del  30 ottobre  2003,  che,  preso  atto  della  sentenza del T.A.R.
Bolzano  n.  292/2002,  ed  in  seguito ad approfondito riesame della
documentazione   in   atti,   ha   espresso   parere   favorevole  al
riconoscimento   del   titolo   professionale  della  sig.ra  Lehner,
subordinatamente al superamento di una misura compensativa;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visto  l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Ritenuto  che  le  misure compensative di cui all'art. 6 menzionato
debbano   rivestire   carattere   specificamente   professionale   in
relazione,  in  special  modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio  e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza
maturata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Lehner  Sigrid,  nata  a  Vienna  il  24 maggio 1968,
cittadina      austriaca,      e'      riconosciuto     il     titolo
accademico-professionale  di  cui in premessa quale titolo abilitante
per  l'iscrizione  all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio
della professione in Italia.