Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche comunitarie e internazionali
                              Al  Ministero  della salute - Direzione
                              generale  sanita' pubblica veterinaria,
                              alimenti e nutrizione Ufficio VI
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali   -  Direzione  generale  del
                              Corpo forestale dello Stato
                              Al   Corpo   forestale   della  regione
                              siciliana
                              Agli  assessorati all'agricoltura delle
                              regioni a statuto ordinario e speciale
                              Agli  assessorati all'agricoltura delle
                              provincie autonome di Trento e Bolzano
                              Alle    organizzazioni    professionali
                              agricole   Ai   Centri   di  assistenza
                              agricola (CAA) riconosciuti
                              All'A.I.A.     Associazione    italiana
                              allevatori
                              A  tutti  i  produttori non aderenti ai
                              CAA
                              A tutti gli operatori del settore

1. Quadro normativo.
  Si  riporta  di  seguito  un  elenco  della normativa comunitaria e
nazionale  di  riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di
premio per i produttori di carni ovine e caprine :
    regolamento  (CEE)  n.  2529/2001  del Consiglio, del 19 dicembre
2001,    e    successive    modifiche   ed   integrazioni,   relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e
caprine;
    regolamento  (CE)  n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre
2001,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che stabilisce le
modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  2529/2001  del
Consiglio  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle  carni  bovine,  per  quanto riguarda il regime dei premi e che
modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001;
    regolamento  (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni, che istituisce un sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuti
comunitari;
    regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
2001,  e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalita'
di  applicazione  del  sistema  integrato  di gestione e di controllo
relativo   a   taluni   regimi  di  aiuti  comunitari  istituito  dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
    regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
sostegno  allo  sviluppo  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo di
orientamento  e  di  garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
    regolamento  (CE)  n.  1/2002  della Commissione, del 28 dicembre
2001,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1259/1999  del  Consiglio  in  ordine  al  regime  semplificato per i
pagamenti  agli  imprenditori  agricoli  previsti da taluni regimi di
sostegno;
    legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503
-   regolamento   recante   norme   per   l'istituzione  della  carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,   in   attuazione   dell'art.  14,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
    Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 19 marzo
2002 - modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di
carni ovine e caprine;
    Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 5 agosto
2002 - modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per
i premi ai produttori di carni ovine;
    decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile
1996  del  Ministero  della sanita' di recepimento della direttiva n.
92/102/CEE   del   Consiglio  del  27  novembre  1992  relativo  alla
identificazione   e   registrazione  degli  animali  (ancora  vigente
limitatamente al settore ovicaprini);
    circolare n. 11/96 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanita'
attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del
30  aprile  1996  del  Ministero  della  sanita'  di  recepimento del
regolamento n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativo
alla  identificazione  e  registrazione degli animali (ancora vigente
limitatamente al settore ovicaprini);
    circolare  AGEA  24  aprile  2001, n. 35 - istruzioni concernenti
adempimenti  specifici  derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia,  sviluppo  rurale e
settore vitivinicolo.
2. Settore di intervento.
  La  presente  circolare contiene le istruzioni applicative generali
per  la compilazione e la presentazione degli "atti dichiarativi" del
settore ovicaprini, ovvero:
    domanda  di  premio,  che  permette  l'accesso  al produttore che
detiene  in  azienda  pecore  e/o  capre,  ai  premi  stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale. I premi previsti sono:
      premio per pecora e/o capra;
      premio supplementare;
      premio aggiuntivo.
  La  presentazione  di  una  domanda  di  premio  supplementare  e/o
aggiuntivo e' subordinata alla presentazione di una domanda di premio
per pecora o capra.
  Nel  corso  di una campagna, il produttore deve presentare una sola
domanda  di  premio  che  comprende  al  suo interno le modalita' per
richiedere tutte le linee di premio sopra citate;
    notifica  di  trasferimento  quota, che permette al produttore di
trasferire,  totalmente  o  parzialmente,  i  diritti  individuali al
premio di cui e' titolare;
    richiesta  di  quota,  che  permette  al produttore di richiedere
diritti  individuali  al  premio,  laddove disponibili, dalla riserva
nazionale.
3. Definizioni.
  Il  regolamento  (CE)  n. 2529/2001 fissa, all'art. 3, lettere c) e
d), le seguenti definizioni:
    "produttore":  agricoltore,  inteso  sia  come persona fisica che
giuridica, la cui azienda ricade nel territorio della Comunita' e che
si occupa dell'allevamento di ovini e/o di caprini;
    "azienda":  unita' di produzione gestita dal produttore e situata
nel territorio di uno Stato membro;
    "pecora":  la  femmina  della  specie  ovina  che abbia partorito
almeno una volta o di almeno un anno di eta';
    "capra":  la  femmina  della  specie  caprina che abbia partorito
almeno una volta o di almeno un anno di eta'.
  Il  regolamento  (CE)  n.  2419/2001 fissa, all'art. 2, comma 1, le
seguenti definizioni:
    "registro":   il   registro   tenuto   presso   ciascuna  azienda
allevatrice   di  animali,  ai  sensi  dell'art.  4  della  direttiva
92/102/CEE del Consiglio;
    "irregolarita":  qualsiasi  inottemperanza  alle disposizioni che
disciplinano la concessione dei premi;
    "domanda  di aiuto per superficie": una domanda per il versamento
di  aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo
1,  lettera  a)  e  lettera  b), punto iii), del regolamento (CEE) n.
3508/92,  comprendente  la  dichiarazione  di  ogni  altro  uso della
superficie,  in  particolare  la dichiarazione di superficie agricola
utilizzata  ai  fini  del riconoscimento del premio supplementare per
azienda ricadente in zona svantaggiata;
    "domanda  di aiuto per animale": una domanda per il versamento di
aiuti  nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1,
lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92;
    "regime  di  aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto
di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento
(CEE) n. 3508/92;
    "periodo di detenzione obbligatoria": periodo nel corso del quale
un  animale,  oggetto  di  una  domanda  di aiuto, deve essere tenuto
nell'azienda  in  virtu'  della  disposizione  impartita  all'art. 2,
paragrafo 3, del regolamento 2550/2001 della Commissione;
    "animale   accertato":   l'animale   in   ordine  al  quale  sono
soddisfatte  tutte  le  condizioni  regolamentari  per la concessione
degli aiuti
    "periodo  di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono
le   domande   di   aiuto,   indipendentemente   dal   momento  della
presentazione.
 Inoltre nel sopracitato regolamento, all'art. 3, si prescrive che:
    "ai  fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione
di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato";
    "gli  Stati  membri  introducono  un sistema unico per registrare
l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito del sistema integrato".
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre
1999, istituisce l'anagrafe delle aziende agricole:
    "anagrafe  delle  aziende  agricole":  e'  il  sistema  unico per
l'identificazione  degli imprenditori agricoli che presentano domande
di aiuto comprese nel sistema integrato;
    "codice  unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
codice  fiscale  dell'azienda  che  a  qualsiasi  titolo  intrattenga
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione. In ogni comunicazione o
domanda   dell'azienda   trasmessa   agli   uffici   della   pubblica
amministrazione  il  legale rappresentante e' obbligato a indicare il
CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano
in  ogni  comunicazione  il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA
fosse  errato,  l'interessato  e'  tenuto  a comunicare alla pubblica
amministrazione scrivente il corretto CUAA;
    "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una
o  piu'  unita'  tecnico-economica  di seguito denominata unita'; per
unita'   si   intende   l'insieme  dei  mezzi  di  produzione,  degli
stabilimenti  e  delle  unita'  zootecniche  e  acquicole  condotte a
qualsiasi  titolo  dal  medesimo soggetto per una specifica attivita'
economica,  ubicato  in  una  porzione  di  territorio,  identificata
nell'ambito  dell'anagrafe  tramite  il  codice  ISTAT del comune ove
ricade   in   misura  prevalente,  e  avente  una  propria  autonomia
produttiva".
4. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
  Per  il  settore  ovicaprini  per la campagna 2004 sono operativi i
Centri  autorizzati  di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art.
3-bis  decreto  legislativo  n.  165  del 27 maggio 1999 e successive
modificazioni e integrazioni:
    "Il   CAA   ha,   in   particolare,   la   responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
  L'art.  15  del  decreto ministeriale 27 marzo 2001 dispone che: il
CAA  e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato esclusivo,
da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
    a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
    b)  collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate;
    c)  consentire  l'attivita'  di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del citato decreto.
  I  CAA  si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento
ed  il  diritto  di accesso ai documenti amministrativi limitatamente
alle   attivita'   demandate   alle   medesime  in  esecuzione  delle
convenzioni  stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge  n.  241  del  7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto
esonerata,  nei  confronti  degli  imprenditori  agricoli  che  hanno
conferito  mandato  esclusivo  ai  CAA, dagli obblighi previsti dalla
legge n. 241/1990.
  Si  rammenta  che  ai  sensi della deliberazione AGEA n. 115 del 12
maggio 2003 relativa all'adozione del regolamento di attuazione della
legge  9  agosto 1990, concernente il regolamento di attuazione della
legge  7  agosto 1990, n. 241, e pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 156 dell'8 luglio 2003, e con specifico
riferimento   all'art.   4,   comma   5  (comunicazioni  relative  al
procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte,
laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o
delegati,  tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento
finale  sono  comunicati  al  mandatario  e/o delegato con effetto di
adempimento nei confronti dei destinatari".
5. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.
  Per   garantire   un   costante   miglioramento   in   termini   di
ammissibilita'  delle  richieste  di  premio, attraverso un controllo
potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande,
sono  state  impartite  dall'AGEA  specifiche  disposizioni,  con  la
circolare  n.  35  del  24 aprile 2001, affinche' ogni produttore sia
univocamente  identificato  ed,  a  corredo dell'atto amministrativo,
inoltrato  all'amministrazione, disponga di tutta la documentazione a
sostegno di quanto dichiarato.
  Sulla  base di tali premesse detta documentazione costituisce parte
integrante del "fascicolo del produttore".
  La  costituzione  del  fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il
produttore  presenti  domanda  per  la  prima  volta;  se  invece  il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  e'  necessario  che  i produttori, a fronte di eventuali
variazioni   intervenute,   lo   integrino   aggiornandolo   con   la
documentazione  necessaria.  La suddetta circolare AGEA stabilisce la
tipologia   della   certificazione  e/o  documentazione  che  ciascun
produttore deve presentare a corredo della propria domanda.
  I  produttori  che  si  servono  dei  CAA, a cui hanno conferito il
mandato  esclusivo, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo
di    aggiornare   la   documentazione   necessaria,   affidando   la
conservazione del fascicolo ai CAA stessi.
  Gli  altri  produttori,  invece,  devono costituire il fascicolo ed
inviarlo  all'AGEA,  ufficio  prodotti  animali, via Palestro n. 81 -
00185   Roma,   avendo  cura  di  integrarlo  con  la  documentazione
necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale.
  I  documenti  che  devono  essere  obbligatoriamente  presenti  nel
fascicolo aziendale sono:
    a) persone fisiche:
      1) copia di un documento d'identita' in corso di validita';
      2)  copia  del  tesserino  di attribuzione del codice fiscale e
copia  del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche
rilasciata per via telematica);
      3)  in  alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione
dell'esonero  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      4) mandato esclusivo al CAA;
      5)  copia  del  registro  aziendale  aggiornato  alla  data  di
presentazione  della  domanda  secondo  le disposizioni impartite dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996;
    b) persone giuridiche:
      1)  copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
rappresentante legale;
      2)  copia  del  certificato  di attribuzione CF e partita IVA o
certificazione CCIAA;
      3) mandato esclusivo al CAA;
      4) copia del registro aziendale.
  Qualora  la  documentazione  di  cui  ai  punti a) e b) non risulti
presente nel fascicolo aziendale, l'AGEA non procede al pagamento dei
premi.
  Tutta   la  predetta  documentazione  deve  essere  conservata  nel
fascicolo  del  produttore,  debitamente  aggiornata al momento della
presentazione della domanda.
6. Modalita' di presentazione degli atti dichiarativi.
  6.1. Domande di premio.
    6.1.1.1. Termini di presentazione.
  Il  periodo  di  presentazione, stabilito dal decreto del Ministero
delle  politiche agricole e forestali e' fissato dal giorno 7 gennaio
2004  alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta
scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere
accettate domande fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004.
  Tuttavia  e'  consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario,
calcolati  a  decorrere  dal  primo  giorno  successivo al termine di
presentazione.  Alle  domande  di  premio,  presentate nel periodo di
tolleranza,  si  applica  una  sanzione  pari  all'1% per ogni giorno
lavorativo di
ritardo,  da  applicare  in fase di erogazione del premio. Le domande
presentate dopo il 27 febbraio 2004 non sono ammesse al premio e sono
ritenute nulle.
  Ai sensi dell'art. 14 del registro (CE) n. 2419/2001 "La domanda di
aiuto  puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'  informato
l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella domanda di
aiuto  o  gli  abbia  comunicato  la  sua  intenzione  di svolgere un
controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non
sono  autorizzate  revoche  con  riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'.".
  I  produttori  che  non  hanno  conferito  mandato esclusivo ai CAA
presentano  domanda  sul  modello  prefincato  messo  a  disposizione
gratuitamente da AGEA, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I
alla presente circolare.
  Il  modello  e'  reperibile  presso l'AGEA o presso gli assessorati
regionali all'agricoltura territorialmente competenti.
  Si  chiarisce  che non saranno ritenute valide domande compilate su
modelli fotocopiati.
  Tale  domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della
documentazione  richiesta,  deve  pervenire  in  originale,  mediante
raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,   obbligatoriamente
nell'apposita  busta  distribuita  unitamente  al  modulo di domanda,
all'AGEA,  ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma,
entro i termini sopra indicati.
  Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000,   riguardante   la   semplificazione  delle  certificazioni
amministrative.
  Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento
alle  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252
del   3   giugno  1998  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia.
  L'AGEA  provvede  a  comunicare  le  irregolarita'  o incompletezze
sanabili   riscontrate,  direttamente  all'indirizzo  del  produttore
risultante   nella  domanda.  Le  risposte  dei  produttori  dovranno
pervenire,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
suddetta  comunicazione, presso l'AGEA, ufficio prodotti animali, via
Palestro 81 - 00185 Roma.
  Per  i  produttori  che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non
si avvale dell'assistenza di un CAA.
  I   produttori   che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  ai  CAA
usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla compilazione della
domanda  presso  il  CAA  stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed
archiviare la domanda cartacea nei propri locali.
  Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000,   riguardante   la   semplificazione  delle  certificazioni
amministrative.
  Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento
alle  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252
del   3   giugno  1998  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni   antimafia.   Il   CAA  e'  autorizzato  a  presentare,
direttamente   alle   Prefetture   competenti,   la   richiesta   per
l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella
richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione,
solo  ed esclusivamente l'AGEA - ufficio prodotti animali, cosi' come
disposto  dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998.
  L  'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita'
o  incompletezze  sanabili  riscontrate,  gli  strumenti  ed  i  dati
necessari,  direttamente  ai CAA interessati i quali provvederanno ad
effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le
determinazioni  dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti
amministrativi  e  comunque  al massimo entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda.
  Per  i  produttori  che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera'  al  CAA  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
produttori destinatari.
  In  tutti  i  casi  si  chiarisce  che l'Amministrazione non assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del  recapito da parte del richiedente ne' per
eventuali  disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
    6.1.1.2. Finalita' di presentazione.
  E'  indispensabile  indicare  la  finalita'  di presentazione della
domanda indicando se si tratta di:
    1. domanda iniziale;
    2. domanda di rettifica.
  Nei  casi  di  domanda  di  rettifica  e'  assolutamente necessario
indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di domanda, il
numero  della domanda inizialmente presentata, nel corso della stessa
campagna di premio che si intende rettificare.
  La  domanda  di  rettifica  sostituisce  completamente  la  domanda
rettificata,  sia in termini di impegni assunti che di determinazione
del  periodo  di  detenzione  obbligatorio per gli animali oggetto di
premio.
  6.2. Notifiche di trasferimento quota e richiesta di quota.
    6.2.1.1. Termini di presentazione.
  Il  periodo  di  presentazione, stabilito dal decreto del Ministero
delle  politiche agricole e forestali e' fissato dal giorno 7 gennaio
2004  alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta
scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere
accettate notifiche fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004.
  Le  notifiche  di  trasferimento  quota  e  le  richieste di quota,
presentate  dopo  il  termine  sopra indicato non sono ammesse e sono
ritenute nulle.
  I  produttori  che  non  hanno  conferito  mandato esclusivo ai CAA
presentano  i  trasferimenti  di  quota e/o le richieste di quota sul
corrispondente  modello prefincato messo a disposizione gratuitamente
da  AGEA,  i  cui  fac-simili  sono  riportati  rispettivamente negli
allegati II e III alla presente circolare.
  I  modelli  sono  reperibili presso l'AGEA o presso gli assessorati
regionali all'agricoltura territorialmente competenti.
  Tali   modelli,   compilati   in   ogni   parte  e  completi  della
documentazione  richiesta,  devono  pervenire  in originale, mediante
raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,   obbligatoriamente
nell'apposita   busta   distribuita   unitamente   alla  modulistica,
all'AGEA,  Ufficio  prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma
entro i termini sopra indicati.
  Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000,   riguardante   la   semplificazione  delle  certificazioni
amministrative.
  L'AGEA  provvede  a  comunicare  le  irregolarita'  o incompletezze
sanabili  riscontrate  nelle  notifiche  di  trasferimento  di quota,
direttamente  all'indirizzo  del  produttore  risultante  in esse. Le
risposte  dei  produttori  dovranno  pervenire, entro 30 giorni dalla
data  di  ricevimento  della  suddetta  comunicazione, presso l'AGEA,
ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
  Per  i  produttori  che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non
si avvale dell'assistenza di un CAA.
  I   produttori   che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  ai  CAA
usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla compilazione delle
notifiche  di  trasferimento  di  quota  e/o delle richieste di quota
presso  il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare
i  documenti  cartacei  nei propri locali appositamente predisposti a
tale fine.
  Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000,   riguardante   la   semplificazione  delle  certificazioni
amministrative.
  L  'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita'
o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento
di  quota,  direttamente  ai CAA interessati i quali provvederanno ad
effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le
determinazioni  dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti
amministrativi.
  Per  i  produttori  che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera'  al  CAA  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
produttori destinatari.
  In  tutti  i  casi  si  chiarisce  che l'Amministrazione non assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del recapito da parte del richiedente, ne' per
eventuali  disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
    6.2.1.2. Finalita' di presentazione.
  Trattandosi  di  modelli  unici  predisposti  per  la  gestione dei
diritti   individuali   legati   al   premio   "vacche   nutrici"  ed
"ovicaprini",    e'   indispensabile   indicare   la   finalita'   di
presentazione  sia  delle  notifiche di trasferimento quota che delle
richieste di quota.
  6.3.  Modifiche e/o comunicazioni ai sensi Reg. (CE) n. 2419/2001 e
successive modificazioni.
    6.3.1.1. Art. 40 comma 5 - Transumanza.
  Nel   caso   in   cui  il  produttore  abbia  richiesto  il  premio
supplementare  per transumanza deve, successivamente al completamento
del  periodo di transumanza ma comunque entro il 31 gennaio 2005, far
pervenire  ad  AGEA  direttamente  o tramite terzi, a mano o mediante
raccomandata  a/r  indirizzata all'AGEA ufficio prodotti animali, via
Palestro, 81 - 00185 Roma, la seguente documentazione:
    certificato  di transumanza rilasciato dal comune della localita'
ove  l'azienda ha portato gli ovicaprini in transumanza oppure Mod. 7
(certificato  di  monticazione  e demonticazione) rilasciato dall'ASL
competente  attestante che l'azienda in questione ha pascolato almeno
il  90% dei propri capi per almeno novanta giorni consecutivi in zona
svantaggiata ai sensi del reg. CE 1257/1999.
    6.3.1.2. Art. 41 - Circostanze naturali.
  Nel  caso  in  cui  il  produttore non possa assolvere l'impegno di
detenzione  degli animali oggetto di una domanda di premio per motivi
riconducibili  all'impatto  di circostanze naturali, non si applicano
le  sanzioni  previste  all'art.  38.  E 'indispensabile pero' che il
produttore  ne abbia dato comunicazione all'AGEA entro i dieci giorni
lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero
di animali.
  Vengono riconosciute le seguenti circostanze naturali:
    decesso di un animale a seguito di malattia;
    decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili
al produttore.
  Le   comunicazioni  relative  a  variazioni  dovute  a  circostanze
naturali  e  la  relativa  documentazione probante, unitamente ad una
lettera  di  accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a
"diminuzione  per  circostanze  naturali ai sensi art. 41 regolamento
(CE)  n.  2419/2001"  ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il
numero  dell'atto  dichiarativo,  oggetto  di modifica, devono essere
depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante
raccomandata   a/r,   presso  l'AGEA  ufficio  prodotti  animali  via
Palestro,  81  - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 41 del
regolamento   (CE)  n.  2419/2001.  Si  precisa  che  la  lettera  di
accompagnamento  deve  avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini
campagna 2004 - diminuzione per circostanze naturali ai sensi art. 41
regolamento  (CE)  n.  2419/2001  -  domanda  n........." (completare
riportando il numero della domanda).
    6.3.1.3.  Art.  44 - Esclusa applicazione delle riduzioni e delle
esclusioni.
  E'  possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art.
44  del regolamento (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore
non sia stato informato:
    dell'intenzione  di  effettuare  un  controllo  in  loco da parte
dall'autorita' competente;
    delle irregolarita' riscontrate dall'AGEA negli atti dichiarativi
presentati.
  Le   informazioni   fornite  dall'imprenditore  hanno  per  effetto
l'adeguamento degli atti dichiarativi alla situazione reale.
  L'istanza   di  modifica  deve  contenere  gli  elementi  necessari
all'individuazione   univoca   dell'atto   dichiarativo   oggetto  di
modifica,  ovvero il numero (codice a barre), i dati anagrafici ed il
CUA del richiedente.
  L'istanza  di  modifica  ai  sensi  dell'art.  44,  completa  della
documentazione richiesta, deve pervenire, mediante raccomandata senza
avviso   di  ricevimento,  all'AGEA  ufficio  prodotti  animali,  via
Palestro,  81  -  00185  Roma.  Detta  istanza deve avere il seguente
oggetto:  "Premio  ovi-caprini campagna 2004 - istanza di modifica ai
sensi  art.  44  regolamento  (CE)  n.  2419/2001  -  domanda n....."
(completare riportando il numero della domanda).
  Una  istanza  di  modifica,  presentata  ai  sensi dell'art. 44 del
regolamento  (CE)  n.  2419/2001,  non puo' interessare la domanda di
premio  laddove  l'istanza  preveda  l'aumento  del  numero  dei capi
richiesti a premio.
    6.3.1.4. Art. 48 - Forza maggiore e circostanze eccezionali.
  Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero  circostanze
eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001,
il  produttore agricolo puo' presentare, entro 10 giorni lavorativi a
decorrere  dal  momento  in cui sia possibile procedervi, un'apposita
comunicazione.
  Le  comunicazioni  relative  a  variazioni  dovute a cause di forza
maggiore  e  la  relativa  documentazione probante, unitamente ad una
lettera  di  accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a
"cause di forza maggiore art. 48 regolamento (CE) n. 2419/2001" ed al
CUAA   dell'azienda   interessata,   nonche'   il   numero  dell'atto
dichiarativo,   oggetto   di   modifica,  devono  essere  depositate,
direttamente  o  tramite  terzi,  a mano o mediante raccomandata a/r,
presso  l'AGEA ufficio prodotti animali cause di forza maggiore - via
Palestro,  81  - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del
regolamento   (CE)  n.  2419/2001.  Si  precisa  che  la  lettera  di
accompagnamento  deve  avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini
campagna  2004,  diminuzione  per  cause  di  forza  maggiore art. 48
regolamento  (CE)  n.  2419/2001  -  domanda  n. ......." (completare
riportando il numero della domanda).
  La   documentazione   necessaria   ai   fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
    a) decesso del titolare:
      1. copia del certificato di morte del richiedente;
      2.   scrittura   notarile  indicante  linea  ereditaria  o,  in
alternativa  dichiarazione  sostitutiva con l'indicazione della linea
ereditaria,   unitamente  al  documento  di  identita'  in  corso  di
validita' del nuovo richiedente;
      3. nel caso di coeredi:
        delega di tutti i coeredi al richiedente;
        documento  di  identita'  in  corso  di  validita' di tutti i
deleganti;
        certificato  di  attribuzione  del  codice  fiscale  al nuovo
intestatario;
        certificato   di   attribuzione   della   P.   Iva  al  nuovo
intestatario  o  in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso
della  P.  Iva  unitamente  a  documento  di  identita'  in  corso di
validita'.
    b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
      1.  certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
malattie   invalidanti   e   correlate   alla   specifica   attivita'
professionale;
    c) calamita' naturale:
      1.  provvedimento dell'autorita' competente (Protezione civile,
regione,  ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione
del  luogo  interessato  o,  in alternativa certificato rilasciato da
autorita'  pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ASL, ecc.) eventualmente
accompagnata  da  perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto
all'ordine, in originale;.
    d) epizozia:
      1.    provvedimento    dell'autorita'   competente   (autorita'
veterinarie)  che  attesti  il  fenomeno  e che individui gli animali
interessati all'evento;
    e) distruzione fortuita:
      1.  provvedimento dell'autorita' competente (Protezione civile,
comune,  ecc)  che accerta la particolare situazione relativamente ai
fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.
  La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a),
b),  c),  d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia dell'atto
amministrativo di riferimento.
    6.3.1.5. Art. 50 - Cessione di azienda.
  Nei casi previsti dal reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai
termini   temporali   gia'  elencati,  e'  consentito  al  produttore
(cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un
altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da
parte  di  quest'ultimo  di  una  domanda di premio e prima che siano
soddisfatte  tutte le condizioni per la concessione, la presentazione
di  una  specifica  istanza  scritta,  in  cui  si  faccia  esplicito
riferimento  a  "cessione  di  aziende  art. 50 Reg. (CE) 2419/2001",
unitamente    alla    relativa    documentazione    probante,   volta
all'ottenimento  del  premio.  Detta  istanza  deve avere il seguente
oggetto: "Premio ovi-caprini campagna 2004 - cessione di aziende art.
50 Reg. (CE) 2419/2001".
  L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che,  a
seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita' al premio ovicaprini.
  Tali  istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere
depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante
raccomandata  A/R,  presso  l'AGEA  Ufficio  Prodotti  Animali  - via
Palestro,  81  00185  Roma,  secondo quanto previsto dall'art. 50 del
Reg. (CE) n. 2419/2001.
  La   documentazione   necessaria   ai   fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
    a)  copia  dell'atto  di  vendita,  di  donazione  o  di  affitto
dell'azienda del cedente al cessionario debitamente registrati;
    b) certificato di attribuzione del codice fiscale al richiedente;
    c)  copia  del  certificato  di  attribuzione  della  P.  Iva  al
richiedente  o,  in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso
della  P.  Iva  unitamente  al  documento  di  identita'  in corso di
validita';
    d) copia della domanda di premio del richiedente;
    e) copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del
rilevatario.
  6.4. Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali.
  Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali
variazioni   intervenute  in  merito  alla  titolarita'  dei  diritti
individuali.  Tali comunicazioni, redatte sui moduli prefincati messi
gratuitamente  a  disposizione  da  AGEA,  devono  essere  presentate
obbligatoriamente  all'AGEA,  unitamente alla relativa documentazione
indicata nei moduli stessi.
  Tali   dichiarazioni  di  variazione  di  titolarita'  dei  diritti
individuali  devono  essere  sottoposte  a  specifico  esame  volto a
stabilire  se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o
meno.
7. Regime semplificato.
  Ai  sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001,
l'AGEA  ha  determinato  il  numero  degli  ettari e dei capi/diritti
animali  sulla  base  delle  condizioni  di  miglior  favore  per  il
produttore  per  il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto
di  vincolo  nel  corso  del  periodo  2002-2005,  in  funzione delle
quantita'  nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002
per il suddetto regime.
  Per  l'attuazione  del  Regime  Semplificato  si  fa riferimento ad
apposita  circolare  esplicativa,  fermo  restando  che l'adesione al
regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata -
ove  non  espressamente  revocata  anche per le campagne successive e
comunque fino al 2005.
8. Controlli in loco.
  Oltre ai controlli amministrativi che riguardano la totalita' delle
domande  di premio, nel corso di ogni campagna vengono selezionate le
aziende  da sottoporre a controlli in loco; tale selezione avviene in
base  all'analisi  di alcuni fattori di rischio e tenendo conto di un
fattore di rappresentativita' delle domande di aiuto presentate.
  L'analisi del rischio tiene conto:
    dell'importo dell'aiuto;
    dell'evoluzione  del  premio  richiesto  rispetto  alla  campagna
precedente;
    degli  esiti  di  controlli  in  loco  effettuati  nella campagna
precedente;
    dei  produttori  che  si  trovano leggermente al di sopra o al di
sotto dei limiti individuali previsti per la concessione del premio;
    di  altri  fattori/parametri  determinati  dalle peculiarita' del
settore.
  Per   ottenere   questo   fattore  di  rappresentativita',  vengono
selezionate in modo puramente casuale, il 25% del numero minimo delle
domande da sottoporre a controllo in loco.
  Per   ogni  domanda  sottoposta  a  controllo  in  loco,  ne  viene
conservato    il    criterio    di   selezione.   L'organo   deputato
all'espletamento  del  controllo in loco, ne e' debitamente informato
prima di procedere al controllo stesso.
  Il tasso minimo di controlli in loco da eseguire per la campagna di
commercializzazione   e'   pari  al  10%  del  totale  delle  domande
presentate.  L'espletamento  dei  controlli in loco deve avvenire per
almeno   il  50%  delle  domande  selezionate  entro  il  periodo  di
detenzione  obbligatoria  del gregge, pari a cento giorni a decorrere
dal  giorno  successivo  all'ultimo giorno utile per la presentazione
delle domande.
  Ciascuna  verifica  in  loco  forma  oggetto  di  una  relazione di
controllo,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  20  del
regolamento (CE) n. 2419/2001.
  I  sopralluoghi  aziendali sono programmati attraverso le procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE)  n.  3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e
di  controllo  di  taluni  regimi di aiuti comunitari, e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare
riferimento all'art. 19.
  Qualora  si  constati  che  il  numero  di  animali  accertati  sia
superiore  al  numero  dichiarato  nella  domanda  di  premio, per il
calcolo  dell'importo  erogabile  viene  preso  in  considerazione il
numero  di  animali  dichiarato  in domanda, purche' non superiore al
massimale individuale (art. 36, regolamento CE n. 2419/2001) .
  Se,  al contrario, il numero di animali dichiarato supera il numero
di capi accertati, viene applicato quanto previsto agli articoli 38 e
40 del regolamento CE n. 2419/2001.
  A   tal   proposito   di   seguito   viene   inserito  una  tabella
esemplificativa:

Percentuale di scostamento = (capi richiesti - capi accertati) / capi
accertati )*100


Percentuale scostamento               Abbattimento del premio
          -                                       -
Fino al 10%                           percentuale corrispondente
                                       all'eccedenza

Tra il 10% ed il 20%                  percentuale doppia
                                       all'eccedenza

Tra il 20% ed il 50%                  esclusione dal premio

oltre il 50%                          esclusione dal premio
                                      + sanzione

  Qualora  l'amministrazione  rilevi  che  gli  scostamenti  tra  gli
animali  dichiarati  e  il  numero di animali determinati derivino da
"irregolarita'  commesse  intenzionalmente", ai sensi del regolamento
(CE)  n.  2419/2001 art. 38, paragrafo 4, non e' concesso alcun aiuto
per  la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza e' superiore
al  50%,  l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame
verra' detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi
d'aiuto  per  i  bovini, in virtu' delle domande presentate nel corso
dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.
  8.1. Obiettivo del controllo in loco.
  Il  controllo  svolto  in  azienda, presso le localita' indicate in
domanda  quali  "Ubicazione del gregge nel periodo dei cento giorni",
(periodo  di detenzione obbligatoria del gregge) persegue le seguenti
finalita':
    determinare   la  consistenza  del  bestiame  ovino  e/o  caprino
(maschi, agnelli/capretti, femmine con eta' maggiore a dodici mesi);
    determinare  la  consistenza  delle femmine ovine e/o caprine con
eta' maggiore di dodici mesi;
    verificare la corretta identificazione dell'unita' epidemiologica
nell'anagrafe  delle  aziende  ovino-caprine,  gestita  dal Ministero
della salute.
  La  presenza effettiva degli animali oggetto di domanda di aiuto e'
riferita a tutto il periodo di detenzione obbligatoria.
 8.2. Controllo in loco fuori il periodo di detenzione.
  I  controlli  che  eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di
detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, come previsto
dalla  vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuati
per mezzo di una accurata verifica del:
    registro  aziendale  dove  devono  essere riportate le variazioni
della  consistenza  e  le  date  di entrata e di uscita degli animali
(nascite,  morti,  compravendite).  E' fatto obbligo al produttore di
tenere  aggiornato  il  registro  aziendale  con tutte le annotazioni
relative  alla  consistenza  non  solo  degli  animali per i quali si
richiede  il  premio  ma  anche  di  quelli  presenti  in  azienda ed
eventualmente ammissibili;
    documenti fiscali (autofatture, fatture, ecc.);
    documenti  sanitari  (moduli  per il trasferimento degli animali,
modello  4,  certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in
azienda   dei  capi  in  assenza  di  uno  dei  due  documenti  sopra
descritti);
    denuncia all'autorita' di Polizia in caso di furto;
    documenti di notifica, inoltrati alle amministrazioni competenti,
per  comunicare  le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella
vita del gregge.
  8.3. Il preavviso.
  I controlli in loco, ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001, sono
effettuati senza alcun preavviso alla azienda oggetto di controllo.
  Tuttavia  e'  ammesso  dalla  stessa  regolamentazione comunitaria,
sempreche'  non  venga  compromessa  lafinalita'  del  controllo,  un
preavviso   limitato  al  tempo  strettamente  necessario  a  rendere
possibile il controllo. Tale preavviso non eccede le 48 ore.
  8.4. Il registro aziendale.
  Particolare  importanza  riveste la presenza del registro aziendale
sul  quale  vengono registrate le informazioni relative alla vita del
gregge.  L'assenza  assoluta  ed  immotivata del registro, nonche' un
livello  qualitativo  insufficiente di tenuta del registro aziendale,
rispetto  alle  variazioni  di  consistenza del gregge nel periodo di
detenzione  obbligatoria determina per l'azienda oggetto di controllo
in loco, l'esclusione da tutti i premi per i capi richiesti.
  8.5. Constatazione degli animali.
  La constatazione degli animali si scinde in due livelli:
    conteggio di tutti i capi presenti in azienda;
    conteggio  dei  capi di sesso femminile che abbiano partorito una
volta  o  che raggiungano almeno i dodici mesi di eta' entro l'ultimo
giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni, a partire
dal  giorno  successivo  del  termine  ultimo  di presentazione della
domanda). Sono da escludere dal conteggio le agnelle/caprette che non
raggiungano  tali  requisiti  entro  il termine ultimo del periodo di
detenzione obbligatoria e i capi di sesso maschile.
  8.6. Diminuzione dei capi per circostanze naturali.
  Nei  casi  di  diminuzione  dei  capi per circostanze naturali deve
essere  verificata la notifica effettuata all'AGEA, come disciplinato
dall'art.  37  del  regolamento (CE) n. 2419/2001. La diminuzione dei
capi  per  circostanze  naturali  determina,  per l'esito tecnico del
controllo,  la  sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a
premio, se notificata nei termini prescritti.
  8.7. Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.
  Nei  casi  di  diminuzione  per cause di forza maggiore deve essere
verificata  la  notifica  effettuata  all'AGEA  compresa  la relativa
documentazione   probatoria,   come  disciplinato  dall'art.  41  del
regolamento  (CE)  n. 2419/2001. La diminuzione dei capi per cause di
forza  maggiore  non  determina  alcuna  decurtazione  del  premio da
erogare,  qualora  non vi siano altre difformita' e se notificata nei
termini prescritti.
  8.8. Spostamento delle greggi.
  Il  produttore,  come  e' noto, e' tenuto ad indicare nella domanda
l'ubicazione  del gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria,
o in subordine il luogo ove effettui la transumanza.
  Pertanto,   qualora   nel  corso  del  periodo  di  detenzione,  il
produttore  sposti  gli  animali  dal  luogo  indicato in domanda, e'
tenuto  a  darne  comunicazione  tempestiva  all'AGEA  e  agli organi
preposti territorialmente al controllo.
  Detta  comunicazione  deve  essere  effettuata entro i dieci giorni
lavorativi  precedenti  lo  spostamento,  tramite  telegramma, e deve
indicare  in  modo  completo  il  luogo  dove  gli  animali  verranno
spostati,  posto che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli
relativamente  ai criteri ed alle condizioni previste dal regolamento
CE n. 2419/2001.
  8.9. Ubicazione del gregge.
  Qualora  sussistano  dubbi  in  merito  all'ubicazione  del  gregge
durante   il   periodo  di  detenzione  obbligatoria,  e'  necessario
approfondire   l'accertamento   utilizzando   mappe   catastali   per
identificare   con   certezza   la  corrispondenza  tra  l'ubicazione
dichiarata  dal produttore all'atto della presentazione della domanda
e quanto constatato in loco.
  Qualora  il  gregge  non  si  trovi piu' nella localita' dichiarata
nella  domanda  di  premio  presentata  dal produttore, e' necessario
accertare  l'avvenuta  notifica  della  prescritta  comunicazione  di
spostamento  delle greggi, inoltrata all'AGEA ed agli organi preposti
territorialmente ai controlli, a cura del produttore.
  8.10. Azienda con piu' corpi aziendali.
  Le  aziende,  oggetto  di  controllo in campo, che ricadono in tale
casistica,  sono  trattate come singole e distinte unita' fisiche. In
particolare  l'AGEA  emette  verbali  di  controllo per ciascun corpo
aziendale.
9. Diritti individuali e riserva nazionale.
  9.1. Diritti ottenuti gratuitamente.
  Salvo  casi  eccezionali  debitamente  motivati,  il produttore che
abbia  ottenuto  gratuitamente  diritti  al  premio provenienti dalla
riserva  nazionale non e' autorizzato ne' a trasferirli ne' a cederli
temporaneamente nel corso dei tre anni successivi.
  9.2. Utilizzazione dei diritti.
  Il  produttore  che detiene diritti puo' disporne utilizzandoli lui
stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.
  Qualora  un  produttore  non utilizzi nel corso di ogni anno almeno
l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella
riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo
2 del regolamento CE n. 2550/2001, di seguito riportati:
    un  produttore che detiene al massimo venti diritti al premio; se
durante  ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non
utilizza  almeno  la  percentuale minima dei propri diritti, la quota
non   utilizzata   nell'ultimo   anno  viene  versata  nella  riserva
nazionale;
    un  produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione
riconosciuto dalla Commissione U.E.;
    un  produttore  che partecipi ad un programma di prepensionamento
riconosciuto  dalla  Commissione  U.E.,  nell'ambito del quale non e'
obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
    casi eccezionali debitamente motivati (gravi motivi di salute del
produttore, calamita' naturali, ecc.).
  A tal fine viene considerato come utilizzato:
    il  numero  dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli
amministrativi;
    il  numero  di  capi oggetto di una cessione temporanea, da parte
del cedente;
    il numero di capi riscontrato a controllo in caso di controllo in
loco.
  In  caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti
non  utilizzi  almeno  l'85%  della  quota  a  propria  disposizione,
verranno  ritirati  in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e,
in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura
della quota non utilizzata.
  9.3. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.
  I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo
gratuito  dalla  riserva  nazionale,  non  possono  cedere  ad  altri
produttori  alcun  diritto  in  loro possesso, salvo casi eccezionali
debitamente giustificati nel corso dei tre anni successivi.
  Il  produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  In  caso  di  trasferimenti  senza azienda una quota pari al 5% dei
diritti  trasferiti  viene  versata  a  titolo gratuito nella riserva
nazionale.
  La  cessione  temporanea  puo'  riguardare soltanto anni interi. Al
termine  di  ciascun  periodo  di  cessione  temporanea, che non puo'
superare  tre  anni  consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi
diritti, con l'obbligo di utilizzarli egli stesso per almeno due anni
consecutivi.
  9.4. Calcolo dei limiti individuali.
  Nei  calcoli  iniziali  e  nei  successivi  adeguamenti  dei limiti
individuali  dei diritti al premio vengono utilizzati soltanto numeri
interi.
  A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non e' un
numero  intero  verra' considerato il numero intero piu' prossimo. Se
il  risultato  dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi
consecutivi verra' considerato il numero intero maggiore.
10. Controlli istruttori ai fini del pagamento.
  Ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  (CE)  n.  2419/2001, "i
controlli  amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  in  modo da
consentire  l'efficace  verifica  del  rispetto  delle  condizioni di
concessione degli aiuti".
  10.1. Controlli amministrativi.
  L'AGEA   sottopone   a  controllo  amministrativo  (come  richiesto
dall'art.  8,  paragrafo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  3508/92 del
Consiglio  e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001
della  Commissione)  tutte le domande di premio in modo da assicurare
il   rispetto   delle   condizioni  previste  dalla  regolamentazione
comunitaria, effettuando in particolare:
    a)  verifiche  incrociate  relative  agli animali dichiarati onde
evitare  che  lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo
stesso   anno   civile   o  campagna  di  commercializzazione  o  sia
indebitamente   cumulato  ad  aiuti  erogati  nel  quadro  di  regimi
comunitari che comportano dichiarazioni di animali;
    b)   verifiche   incrociate   per   mezzo  della  banca  di  dati
informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto.
  Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali:
    sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
della documentazione richiesta;
    sia stata firmata dal titolare della domanda;
    sia pervenuta all'AGEA entro i termini previsti;
    sia ritenuta ammissibile;
    che,  nei  casi  previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il
numero di animali richiesti a premio e la quota individuale
    10.1.1. Controlli formali.
  I  controlli  formali  riguardano  la  verifica  del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:
    della data di ricezione della domanda;
    della presenza della firma del richiedente;
    della  presenza  della copia di un documento di riconoscimento in
corso   di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono  essere
trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);
    della  corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente);
    della corretta indicazione della finalita' di presentazione;
    della  presenza  della  certificazione  antimafia  prevista dalla
normativa nazionale;
    della   corretta   indicazione   delle   modalita'  di  pagamento
richieste.
      10.1.1.1. Sottoscrizione della domanda.
  La  sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'annullabilita' della domanda.
      10.1.1.2. Documento di riconoscimento.
  Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445  del  28  dicembre  2000  la sottoscrizione della
domanda  non  e'  soggetta  ad  autenticazione  ove  la  domanda  sia
presentata   unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita'  del  sottoscrittore,  in  corso  di validita' alla data di
deposito  della  stessa.  I  dati di riferimento del documento devono
essere  obbligatoriamente  trascritti  nel frontespizio del modulo di
domanda.
  L'assenza  del documento di identita' richiesto comporta il mancato
pagamento dell'aiuto richiesto.
  L'assenza  del  documento  viene  verificata  da  AGEA  solo  per i
produttori  in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono
questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.
      10.1.1.3. Controlli anagrafici.
  Il   produttore,   nella   domanda   di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  il  codice  fiscale  e  la partita IVA. I soggetti
esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  partita  IVA  devono inoltre
dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa
vigente.
  E'  necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione  del  codice  fiscale,  facendo  particolare  attenzione
all'esatta  denominazione  dell'azienda stessa. I dati anagrafici del
richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti
a verifiche presso l'anagrafe tributaria.
Produttore.
  L'amministrazione  verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora il codice
fiscale non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente
ad  alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da
quello indicato), la domanda viene considerata irregolare.
  Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita  (se  si  tratta  di  persona  fisica).  Nel  caso  di errata
indicazione, l'amministrazione non procede al pagamento del premio.
  I  dati  di  domicilio  o  sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.
Rappresentante legale.
  Nel  caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la
presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato
oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o
appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato),
l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
  Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita. Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione non potra'
procedere al pagamento dell'aiuto.
  I  dati  di  domicilio  devono  essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.
      10.1.1.4. Finalita' di presentazione della domanda.
  Se  la  finalita'  della  domanda  non e' indicata, la stessa viene
considerata domanda iniziale.
  Se  la  domanda  e'  presentata  come  "domanda  di  rettifica"  ma
l'indicazione  della  domanda  rettificata  e'  assente  o errata, la
rettifica non viene accolta; in caso contrario la domanda rettificata
viene considerata nulla.
  Se  un produttore ha presentato per la stessa campagna piu' domande
di premio, tutte le domande sono considerate non ammissibili.
      10.1.1.5. Certificato antimafia.
  La  normativa  nazionale  in  vigore  prevede che, affinche' l'AGEA
possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un
pagamento superiore ai 154.937 euro, debba essere rilasciato all'AGEA
stessa,  dalla  prefettura  di  competenza,  un certificato antimafia
avente  data  di  rilascio  non antecedente ai sei mesi rispetto alla
data  di erogazione dell'aiuto (legge n. 575 del 31 maggio 1965, art.
10,  comma  3,  4,  5,  5-ter  e  art.  10-quater,  comma  2; decreto
legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).
  Il  produttore  che  richiede un pagamento superiore a 154.937 euro
presenta,  direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA
il   certificato   camerale   in   corso   di   validita',  corredato
dell'apposita  dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte
di  AGEA alla prefettura competente della richiesta di certificazione
antimafia.
  In  alternativa  a  quanto  precede,  qualora  il  produttore abbia
presentato  domanda  tramite  il  CAA,  quest'ultimo e' autorizzato a
presentare  direttamente  alle prefetture competenti la richiesta per
l'ottenimento   delle  informazioni  antimafia.  In  tal  caso  nella
richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione,
solo  ed esclusivamente l'AGEA - Ufficio prodotti animali, cosi' come
disposto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 252 del 3
giugno 1998.
  Qualora  il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai
sensi  dell'art. 10-sexies, comma 8 della legge n. 575/1965, aggiunta
dell'art.  7  della legge n. 55/1990 e ss., e' tenuto a presentare la
dichiarazione di esenzione.
      10.1.1.6. Modalita' di pagamento.
  Il   produttore   deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce ricevere il pagamento.
  Per   ottenere  con  certezza  e  piu'  rapidamente  le  somme,  si
suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto
  Banco   Posta.   E'  necessario  che  il  conto  sia  intestato  al
  richiedente.
I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato
periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
  L'utilizzo  di  tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere
con  maggiore  celerita'  l'aiuto  richiesto, evitando cosi' anche il
rischio  di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi
nell'incasso delle somme spettanti.
  Se  non  viene  indicata  alcuna  modalita' di pagamento, oppure il
numero  di  c/c  bancario,  il  codice  ABI,  il  codice CAB ovvero i
riferimenti   del   c/c   postale   risultino   assenti   o   errati,
l'amministrazione  provvede  ad attribuire in automatico la modalita'
"emissione di assegno non trasferibile" .
    10.1.2. Controlli sostanziali sui dati produttivi.
  I  controlli  sostanziali  sono rivolti alla verifica dei requisiti
che,  in  termini  di  applicazione  della  normativa  comunitaria  e
nazionale, determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed
in particolare curano i seguenti aspetti:
    verifica dello stato della quota e della sua ammissibilita';
    verifica  degli  esiti  dei controlli effettuali in loco ai sensi
del regolamento CE n. 2419/2001;
    verifica   degli   esiti   dell'incrocio   con   la   banca  dati
dell'Anagrafe zootecnica nazionale;
    incrocio  con  la  banca  dati  del  settore  seminativi  per  la
determinazione della superficie agricola utilizzata ricadente in zona
svantaggiata;
    verifica   dell'idoneita'   dell'azienda  a  ricevere  il  premio
supplementare per zona svantaggiata;
    accertamento  della  presenza  del  produttore  richiedente negli
elenchi   dei   produttori  sospesi  da  AGEA  a  causa  di  indagini
giudiziarie o fermi amministrativi.
      10.1.2.1. Verifica dello stato della quota.
  Gli  articoli  8 e 9 del regolamento CE n. 2529/2001 stabiliscono i
criteri  secondo  i  quali  i  massimali individuali di un produttore
vengono  ridotti  oppure  trasferiti  mediante vendita o cessione. La
riduzione,  che  puo'  essere  causata  da  un tasso di utilizzazione
inferiore  alla  soglia  stabilita  dallo  Stato  membro, comporta la
cessione  dei  diritti  ritirati  alla  Riserva  nazionale.  Nei casi
indicati  al  punto  9.2.  e'  previsto  il ritiro di tutti i diritti
costituenti la quota che, in conseguenza di cio', vengono considerati
nella loro totalita' non ammissibili al premio.
      10.1.2.2. Verifica degli esiti dei controlli in loco.
  Vengono verificati gli esiti dei controlli in loco, eseguiti presso
le aziende estratte a campione applicando la base di calcolo prevista
nel   regolamento   CE  n.  2419/2001  per  la  determinazione  dello
scostamento e delle relative penalita'.
      10.1.2.3.  Verifica  degli  esiti  dell'incrocio con l'Anagrafe
zootecnica nazionale.
  Viene  verificato  l'esito  della  validazione del codice aziendale
riconoscimento  dell'Unita' tecnico economica attraverso incrocio con
l'Anagrafe  zootecnica  nazionale.  Infatti  e' attivo con l'Anagrafe
zootecnica  nazionale  un  colloquio  informatizzato che prevede, per
ogni   campagna  di  premio,  la  richiesta  da  parte  dell'AGEA  di
validazione  delle  aziende (in termini di riconoscimento dell'Unita'
tecnico   economica)   che   producono  carni  ovine  e  caprine;  la
validazione  e'  conseguenza degli accertamenti eseguiti dalle ASL di
zona  competenti le quali comunicano alla sede centrale dell'Istituto
zooprofilattico di Teramo gli esiti di tali accertamenti.
      10.1.2.4.  Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere
al premio supplementare.
  L'accertamento  viene  effettuato  sulla  base  della  richiesta di
premio supplementare effettuata dal produttore. In particolare:
    ai produttori che dichiarano l'azienda ricadente integralmente in
zona  svantaggiata  ai  sensi  del regolamento CE n. 1257/1999, viene
accertato  che  il  comune  di ubicazione dell'azienda ricada in zona
svantaggiata;
    ai  produttori  che  dichiarano l'azienda ricadente per almeno il
50%   ma   non  integralmente  in  zona  svantaggiata  ai  sensi  del
regolamento CE n. 1257/1999:
      viene  accertata la presenza di una domanda di compensazione al
reddito (dichiarazione superfici);
      nell'ambito  della  domanda di compensazione al reddito, che il
rapporto  tra  il  totale  della  superficie agricola utilizzata e il
totale  della  superficie  agricola  utilizzata  e  ricadente in zona
svantaggiata  ai  sensi  del  regolamento  CE  n. 1257/1999, sia pari
almeno al 50%;
      ai produttori che dichiarano di effettuare la transumanza viene
accertato,  attraverso  la  verifica  dei  certificati di transumanza
rilasciati  dal  comune  della localita' ove l'azienda ha portato gli
ovi-caprini  in transumanza o del mod. 7 (certificato di monticazione
e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente, che:
      almeno  il  90% dei capi per i quali e' chiesto il premio siano
condotti  al  pascolo  per  almeno novanta giorni consecutivi in zona
svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999;
      l'ubicazione  dell'azienda  sia  situata  in un'area geografica
dove   la   transumanza   corrisponde   ad  una  prassi  tradizionale
d'allevamento  ovino  e/o caprino e che gli spostamenti degli animali
sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo
della transumanza.
11. Premi aggiuntivi.
  L'art.  11 del regolamento CE n. 2529/2001 prevede lo stanziamento,
per  lo  Stato  italiano,  di  un importo aggiuntivo globale di 6,920
milioni  di  euro  su  base  annua;  tale importo viene erogato in un
pagamento  da  effettuarsi  entro  i termini previsti nell'art. 6 del
regolamento citato.
  Sono   beneficiari   di  tale  pagamento  tutti  i  produttori  che
dispongano  di  almeno  cinquanta diritti al premio che aderiscono ad
uno  dei disciplinari di produzione previsti nel decreto ministeriale
del  5  agosto  2002 recante le modalita' di applicazione relative ai
pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine.
  L'AGEA  provvede  a  verificare  se  i  produttori  che hanno fatto
richiesta  del  premio  aggiuntivo  risultano  inseriti negli elenchi
delle  associazioni  titolari dei disciplinari di produzione previsti
nel decreto ministeriale del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli
articoli  26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e
come  tali riconosciute dalle regioni competenti. In caso di conferma
eroga  un  importo massimo di Euro 3,5 per pecora cosi' come definita
all'art.  3,  lettera c), del regolamento (CE) n. 2529/2001 che abbia
rispettato  il  periodo  di detenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3
del  regolamento (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente identificata e
registrata  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n.
317 del 30 aprile 1996.
  Qualora   dovessero   realizzarsi   delle   economie,   l'eccedenza
finanziaria verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori
di  agnelli  leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui
all'art. 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001.
12. Trattamento e diffusione dei dati.
  I  dati  personali  gestiti  in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
  I  diversi  soggetti  che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla
legge n. 675/1996.
  La  diffusione  dei  suddetti  dati  e' consentita con le modalita'
stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.
13. Procedimento amministrativo.
  13.1. Partecipazione al procedimento.
  L'AGEA  provvedera'  ad  inviare,  entro  il  15  ottobre 2004, una
comunicazione  a  tutti  i mandatari, in via telematica o su supporto
magnetico,  o  ai  produttori che non hanno conferito mandato al CAA,
per  il  tramite  del  servizio  postale,  le  cui  domande di premio
riferite  alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarita'
e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.
  La  documentazione  atta  a  sanare  tali anomalie dovra' pervenire
all'AGEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'amministrazione.
  Qualora  la  documentazione  richiesta  non venga prodotta entro il
termine  di  cui  sopra,  l'istruttoria amministrativa della relativa
pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
  Si  ribadisce  che  per  tutte  le  aziende  sottoposte a controllo
oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della
legge  n.  241/1990,  sara' effettuata dall'amministrazione solo dopo
aver  sottoposto  i  risultati  dei controlli in campo alle ulteriori
verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo, previste dal
regolamento CE n. 2419/2001.
  13.2. Provvedimento definitivo.
  L'AGEA   comunichera',   utilizzando   modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo  relativo alle domande di
premio  ai  mandatari,  con  effetto di adempimento nei confronti dei
mandanti.  L'AGEA  informera'  i  richiedenti  l'aiuto  che non hanno
conferito  mandato  al  CAA  mediante  comunicazione al domicilio del
richiedente.
14. Clausola compromissoria.
  Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla
validita',  all'efficacia,  alla  interpretazione, alla esecuzione ed
alla  risoluzione  del  presente  atto  sara'  deferita, ai sensi del
decreto  ministeriale  n.  743  del  1° luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 183 del 6 agosto
2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure
che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge.
    Roma, 18 dicembre 2003

                                 Il titolare dell'ufficio monocratico
                                              Gulinelli