L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 dicembre 2003,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'art. 8;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    gli  articoli 1  e  2  del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge
17 aprile 2003, n. 83;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   di   concerto   con   il   Ministro  dell'ambiente
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con
il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 17 aprile 2001;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97  e
successive modifiche e integrazioni e in particolare la deliberazione
24 settembre 2003, n. 109/03;
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato
con  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni   (di   seguito:  testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 164/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
  Considerato  che  rispetto  al  valore  preso  a  riferimento nella
deliberazione  dell'Autorita'  24 settembre  2003, n. 109/03 il costo
unitario   riconosciuto  dei  combustibili  (Vt)  ha  registrato  una
variazione in diminuzione inferiore al 3%;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre   2001,   n.  228/01  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).