L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 dicembre 2003, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'art. 8; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 83; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001; il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni e in particolare la deliberazione 24 settembre 2003, n. 109/03; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 164/03; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03; la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6; Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' 24 settembre 2003, n. 109/03 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione inferiore al 3%; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).