L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 dicembre 2003; Visti: l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03); la deliberazione dell'Autorita' 24 settembre 2003, n. 110/03 (di seguito: deliberazione n. 110/03); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); Considerato che: rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%; rispetto al valore definito nella deliberazione n. 110/03, l'indice Jt,, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%; Ritenuto che sia necessario, per il trimestre gennaio-marzo 2004: modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1 della medesima deliberazione; confermare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99; Delibera: Di diminuire, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, di 0,0309 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03; tale diminuzione e' pari a 1,1903 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc. Di confermare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, le tariffe di forniture dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate, per il trimestre ottobre-dicembre 2003 dall'art. 2 della deliberazione 24 settembre 2003, n. 110/03. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° gennaio 2004. Milano, 23 dicembre 2003 Il presidente: Ortis