L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 dicembre 2003;
  Visti:
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.
481;
    l'art.  23,  comma 2,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99, come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
52/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 marzo  2003,  n.  24/03 (di
seguito: deliberazione n. 24/03);
    la  deliberazione dell'Autorita' 24 settembre 2003, n. 110/03 (di
seguito: deliberazione n. 110/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
  Considerato che:
    rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  24/03,
l'indice  dei  prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
    rispetto  al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  110/03,
l'indice  Jt,,  relativo  ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri
gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  Ritenuto che sia necessario, per il trimestre gennaio-marzo 2004:
    modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale
di  cui  all'art.  3  della deliberazione n. 138/03, relativamente al
corrispettivo  di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art.
7, comma 1 della medesima deliberazione;
    confermare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti
e  degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n.
52/99;
                              Delibera:
  Di  diminuire,  per  il  primo  trimestre  (gennaio-marzo) 2004, di
0,0309 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del
gas  naturale  determinate  ai  sensi dell'art. 3 della deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  4 dicembre  2003,  n. 138/03; tale diminuzione e' pari a
1,1903  centesimi  di  euro/mc  per  le forniture di gas naturale con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
  Di  confermare,  per  il  primo  trimestre (gennaio-marzo) 2004, le
tariffe  di  forniture dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art.
2,  comma 1,  della  deliberazione  dell'Autorita' 22 aprile 1999, n.
52/99,  come  aggiornate,  per  il  trimestre  ottobre-dicembre  2003
dall'art. 2 della deliberazione 24 settembre 2003, n. 110/03.
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore dal 1° gennaio
2004.
    Milano, 23 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Ortis