IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il diclobutrazolo, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive; Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti diclobutrazolo; Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti diclobutrazolo; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva diclobutrazolo non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.