IL DIRETTORE GENERALE
della  Direzione  generale  della sanita' pubblica veterinaria, degli
              alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione  del  20 novembre  2002,  relativo alla non iscrizione di
talune sostanze attive, tra cui il difenzoquat, nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce i
termini  concessi  agli  Stati membri per procedere alla revoca delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
che contengono tali sostanze attive;
  Ritenuto  di  dover  attuare  il  suddetto regolamento comunitario,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti difenzoquat;
  Considerato  il  periodo  di  moratoria, di cui all'art. 3, lettera
(a),   del   citato   regolamento   (CE)   n.   2076/2002,   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti in
commercio di prodotti fitosanitari contenenti difenzoquat;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  sostanza  attiva difenzoquat non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
                               Art. 2.
  1. Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  difenzoquat, elencati
nell'allegato  al  presente  decreto,  sono  revocate a decorrere dal
26 luglio 2003.
                               Art. 3.
  1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  difenzoquat e' consentita fino al
31 dicembre 2003.
  2. I   titolari   delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  difenzoquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta
ad   informare   i   rivenditori  e  gli  utilizzatori  dei  prodotti
fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
    Roma, 16 giugno 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli