IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate 16 marzo 2001, concernente l'approvazione di 37 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2000; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 13 febbraio 2003; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore SG 40 U - Valorizzazione e vendita immobiliare, codice attivita' 70.11.0; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attivita' 70.12.0; Locazione di beni immobili propri e sublocazione, codice attivita' 70.20.0; b) Studio di settore SG 48 U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attivita' 52.72.0; c) Studio di settore SG 52 U - Confezionamento di generi alimentari, codice attivita' 74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attivita' 74.82.2; d) Studio di settore SG 53 U - Organizzazione di convegni, codice attivita' 74.83.1; Traduzione ed interpretariato, codice attivita' 74.83.3; e) Studio di settore SG 54 U - Sale giochi e biliardi, codice attivita' 92.34.2; Altre attivita' di intrattenimento e spettacolo, solo se svolte da gestori di apparecchi di intrattenimento, codice attivita' 92.34.4; f) Studio di settore SG 55 U - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 93.03.0; g) Studio di settore SG 69 U - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attivita' 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice attivita' 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attivita' 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice attivita' 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attivita' 45.25.0; h) Studio di settore SG 78 U - Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators), codice attivita' 63.30.1; i) Studio di settore SG 87 U - Consulenze finanziarie, codice attivita' 74.14.1; Attivita' degli amministratori di societa' ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attivita' 74.14.4; Agenzie di informazioni commerciali, codice attivita' 74.14.6. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SG 40 U; - 2, per lo studio di settore SG 48 U; - 3, per lo studio di settore SG 52 U; - 4, per lo studio di settore SG 53 U; - 5, per lo studio di settore SG 54 U; - 6, per lo studio di settore SG 55 U; - 7, per lo studio di settore SG 69 U; - 8, per lo studio di settore SG 78 U; - 9, per lo studio di settore SG 87 U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2002.