IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario, di seguito "testo unico"); VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto; VISTO il titolo V-bis del testo unico, che reca la disciplina degli istituti di moneta elettronica; VISTA la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (di seguito "deliberazione del CICR"), relativa alla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; VISTO l'articolo 13, comma 1, della deliberazione del CICR, che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della deliberazione medesima e che, per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico, le disposizioni sono emanate sentito l'Ufficio Italiano Cambi; VISTO l'articolo 14, commi 1 e 2, della deliberazione del CICR , che prevedono che le disposizioni della delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia entrano in vigore il 1° ottobre 2003 e che ai rapporti in essere alla stessa data si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nelle disposizioni medesime; sentito l'Ufficio Italiano Cambi; EMANA l'unito provvedimento per l'attuazione delle norme sopra richiamate. Esso entra in vigore il 1° ottobre 2003. Roma, 25 luglio 2003 IL GOVERNATORE: FAZIO