Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie ed internazionali -
Divisione VI - IX - FEOGA
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Agli assessorati dell'agricoltura
delle regioni
All'Istituto regionale della vite e
del vino
Al Ministero delle finanze - D.G.
Dogane e I.I.
Al Comando generale G.d.F. -
Ufficio operativo
All'Ufficio esecuzione pagamenti
Al Comando carabinieri per la
sanita'
Al Comando carabinieri T.N.C.A.
Alle organizzazioni di categoria
Con Reg. CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e' stata disposta la
concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui
all'art. 24 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 per la campagna
2003/2004 autorizzandosi la conclusione dei relativi contratti a
lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004.
In proposito con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti e istruzioni per la Corretta applicazione della misura.
L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro;
- EURO 0,01544 per vini da tavola;
- EURO 0,01837 per i mosti;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
- EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.
a) I produttori, singoli o associati, che intendono concludere
contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati
quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta',
devono presentare al competente Organo di controllo specifica
domanda in quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato
(Mod. B1) fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede
di Roma - Via Palestro, 81 e presso le sedi degli uffici
Periferici degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e delle
Organizzazioni professionali di categoria.
Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica ovvero
ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:
- uve fresche in mosto di uve;
- mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato
rettificato;
- uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in
vino da tavola.
Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi
esclusivamente da produttori nel senso sopra indicata e per prodotti
dai medesimi Ottenuti nella Comunita' mediante trasformazione di
materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente
esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino,
conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99.
b) I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un
contratto sono:
50 ettolitri per i vini da tavola;
30 ettolitri per i mosti di uve:
10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati
rettificati.
Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
- 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
- 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
- 2 contratti di mosto;
- 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.
Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore
conclude contratti di magazzinaggio, non deve essere superiore a
quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione presentata in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1 del
Reg. (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore
stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della
suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art.
70 del Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. I
produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo
la data del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella
dichiarazione di produzione, devono trasmettere, allegato al
contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori
del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato con
l'identificazione del Codice Fiscale o Partita IVA e denominazione.
c) La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata,
per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto e'
condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato
in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione
del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e dal relativo
verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico Ufficiale
(funzionario I.P.A., Vigili Urbani, Vigili Sanitari, ASL, ecc. .).
Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati
relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la
natura e quantita' del prodotto, il recipiente al quale il
campione si riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche
e organolettiche nei limiti appresso indicati:
Per il vino
- colore;
- titolo alcolometrico volumico totale;
- titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
- tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
- tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per
litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti,
per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;
- tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
- stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
- assenza di cattivo sapore;
- tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i
vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
- alcol metilico;
- assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).
I vini rosati devono rispettate le condizioni fissate per i vini
rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.
Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
massa volumica a 20 gradi centigradi 1,055 minima, densita' a 20
gradi centigradi 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo
massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/i senza limite, grado
rifrattometrico a 20 gradi centigradi (per il mosto concentrato)
colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.
Per i mosti di uva concentrati rettificati:
ph non superiore a 5, per un valore di 25 gradi Brix densita'
ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore
di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a
6 per un valore di 25. Brix, acidita' totale non superiore a 15
milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita'
non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 gradi centigradi e 25
gradi BRIX, presenza di mesoinositolo, massa Volumica e grado
rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di
idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg)Kg di zuccheri totali,
proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti di cui all'art. 42,
paragrafo 5;
Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in ci le uve
sono state raccolte.
Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato
rettificato e' ammesso un titolo alcometrico effettivo pari o
inferiore a 1% Vol.
La concessione dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un
contratto di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre
al 15 febbraio successivo.
Il primo giorno del periodo di magazzinaggio e' il giorno
successivo a quello della stipulazione del contratto.
Tuttavia un contratto puo' essere concluso per un periodo di
magazzinaggio che abbia inizio il giorno successivo a quello della
stipulazione.
Tale inizio comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio, ed
e' subordinato alla condizione che il produttore con una propria
dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto
medesimo.
I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un
periodo che non puo' oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro
conclusione. Il produttore puo' dopo la conclusione del contratto
fissare:
- a partire dal 1 agosto e il 30 novembre il termine di scadenza per
quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti
concentrati e mosti concentrati rettificati;
- a partire dal 1 settembre fino al 30 novembre il termine di
scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore
trasmette all'AGEA e agli Organi periferici di controllo, una
dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validita' del
contratto.
Per Organi delegati al Controllo si intendono gli Uffici Regionali
dell'Agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.
Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli Organismi
delegati al controllo almeno quindici giorni prima della data in cui
si vuole porre termine al contratto.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre.
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il
volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante
la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo' essere ridotto
di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo
la proceduta di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Tale riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati al
disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.
In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
a) copia della denuncia di produzione per la campagna 2003/2004;
b) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui
risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di
prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della
denuncia di produzione, dai quali e' stato ottenuto il prodotto
oggetto della domanda di magazzinaggio;
c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi.
d) L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di
cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta
tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i
dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalita' e la
qualita' del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito,
la quantita' (espressa in ettolitri) e le caratteristiche
qualitative del prodotto immagazzinato, la capacita' e il
contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto e' conservato,
il relativo numero distintivo, nonche', per il vino, la
circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non
sia un prodotto a denominazione di origine controllata.
In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo di
controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione che ha eseguito il controllo, la data e il timbro
dell'Ufficio.
Due copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte
dell'Organismo di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro
il termine di 15 giorni dalla data di approvazione.
Delle altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra
sara' trattenuta dall'Organismo di controllo.
e) All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovra'
annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di
prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi
vinari cui il prodotto medesimo e' conservato.
Analoga annotazione dovra' essere effettuata in caso di travaso o
trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato
della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato
all'AGEA e all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima,
mediante telegramma o fax.
Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui
sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino Situato in un'altra localita' o in un altro
deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA pena la
sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.
f) Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a
lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati,
e' prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello
stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in
mosto di uve concentrato o in mosto di uve concentrato
rettificato.
In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata
A.R. all'AGEA, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed agli
Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, la data
d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cu saranno
effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.
Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati
almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di
trasformazione.
Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono all'AGEA, tramite il competente Ufficio periferico
dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi, i seguenti documenti:
1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il
relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno
la massa volumica i dati richiesti all'art. 22 del Reg. (CE) n.
1623/2000;
2) attestazione rilasciata dall'ispettorato Centrale Repressione
Frodi, comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le
relative quantita' di mosti concentrati o di mosti concentrati
rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle
operazioni di trasformazione.
Ai sensi del Reg. (CE) n. 625/2003 della Commissione del 02/04/03
fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del Reg. (CE)
n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono
essere sottoposti soltanto ai trattamenti o a processi enologici
necessari per la loro conservazione.
E' ammessa una variazione del volume indicato nel contratto.
Essa e' pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti
di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.
Se i prodotti sono stati travasati altri recipienti, la variazione
ammessa e portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti
concentrati e mosti concentrati rettificati.
E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e
i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla
fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di
magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto
non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo o all'esportazione deve essere comprovata da un certificato
dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi.
I produttori che intendono avvalersi di tale facolta' devono
comunicare al predetto Ufficio, all'ispettorato dell'Agricoltura e
all'AGEA mediante lettera raccomandata A.R.,con almeno 15 giorni di
anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
g) Gli Organismi di controllo, per accertare e attestare che il
prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o
altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di
magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in
data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di
stoccaggio. Per verificare le caratteristiche analitiche del
prodotto, possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con
il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto
di stoccaggio, un campione che dovra' essere sigillato e trasmesso
al Laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.
Di tali operazioni dovra' essere redatto un verbale, che sara'
sottoscritto anche dal produttore.
Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate
utilizzando l'apposito modello informatizzato, che verra' fornito
direttamente da questa Agenzia.
Il verbale di controllo dovra' essere trasmesso all'AGEA al
massimo entro 15 giorni dalla scadenza del magazzinaggio, onde
consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai
produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).
h) I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di
controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle
disposizioni della normativa comunitaria che disciplina
l'intervento, in particolare l'identita' e il volume del prodotto
oggetto dello stoccaggio.
La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34 del Reg. (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto
al pagamento dell'aiuto.
Analoga sanzione e' prevista per la violazione degli obblighi
stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati.
stabiliti all'art. 34 del predetto Reg. (CE).
In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a
norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra
indicati, l'aiuto spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa,
i) Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
trasmettere all'AGEA nel periodo compreso tra il terzo e il
secondo mese antecedente a quello di scadenza del contratto, la
seguente documentazione:
1) attestato assolvimento obblighi di cui all'artt. 27 e 28 del
Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2002/2003;
2) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2003/2004;
3) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
4) copia della richiesta della certificazione antimafia presentata
alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le
domande di aiuto di importo superiore a E. 154.937,07.
Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il
predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che il
ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti potrebbe
determinare la perdita del diritto all'aiuto, qualora a causa del
ritardo medesimo questa Agenzia non sia in grado di procedere al
pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla
regolamentazione comunitaria, la cui osservanza e' condizione
essenziale perche' l'aiuto venga assunto a carico del bilancio
comunitario.
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del 26 luglio 2000 la
presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al
comma 1 costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di
mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al
regolamento (CE) n. 1493/99 del 17/05/99.
Pertanto, i richiedenti l'aiuto che utilizzano prodotto( proprio o
acquistato) proveniente da terreni vitati peri quali non si e'
provveduto alla dichiarazione delle superfici vitate, non hanno
diritto a percepire aiuti comunitari.
Cio' significa che il richiedente l'aiuto nell'acquistare le uve o
mosto, deve accertarsi che il venditore abbia presentato la
dichiarazione di raccolta uva e/o di produzione e dichiarazione delle
superfici vitate mancante le quali al richiedente l'aiuto verranno
applicate le riduzioni, a seconda dei casi sino al l00%, anche se e'
stato compilato e presentato il Modello F1.
Pertanto nel caso di presenza di anomalia 2 (assenza di
dichiarazione superfici vitate) e 7 (assenza di dichiarazione di
raccolta e/o produzione), per il produttore richiedente l'aiuto, la
percentuale di riduzione da applicare all'aiuto da erogare deve
essere calcolata in ambiti provinciale e con la formula di seguito
esposta:
A = (B-C) X 100
-----
B
dove:
A = percentuale di riduzione;
B = superficie totale di produzione (quadro G sez. II riga G8
colonna 5) della dichiarazione vitivinicola del produttore
richiedente l'aiuto;
C = superficie totale consentita, calcolata considerando:
la superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna
4) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente
l'aiuto con assenza di anomalie 2 e 7 piu' la superficie totale di
fornitura (quadro F riga F4 colonna 2 e 7 per l'allegato di fornitura
F1 e quadro C sezione 1 riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura
F2, degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del produttore
richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7
"Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine
alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione
ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del
D.M. n. 743, del 1. luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne
seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad
ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di
conoscere ed accettare".
Ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 1623/2000 i produttori
possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa
costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato, in
triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.
Il pagamento verra' effettuato entro 3 mesi dalla presentazione
della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e,
se del caso, alla lettera d).
La fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la
massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli
Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre p.v..
p. Il titolare dell'ufficio monocratico
NANNI
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO
DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI
PREMESSO
a) Che la Ditta.......................... con sede in............
codice fiscale n..................., partita I.V.A..................
(in seguito denominata "Contraente") ha stipulato con l'AGEA
contratto per il magazzinaggio di.......................... a lunga
durata ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio e successive
modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di
L.................... (lire......................);
b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazio-
nali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la Ditta richie-
dente deve prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria
pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da
anticipare;
c) che la Ditta ha chiesto con la domanda in data.......... la
corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a
L..................... (Lire....................) da garantirsi con
una cauzione di L............... (Lire.......................) pari
al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;
d) che la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la Ditta
rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata
normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio
dell'aiuto comunitario in oggetto;
e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parzia-
le del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve
procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le
modalita' stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85.
CIO' PREMESSO
La Societa'/Banca...................... P. IVA....................
con sede in.......................... iscritta nel registro delle
imprese di.......................... al numero............... (di
seguito indicata come fideiussore), in persona del legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale...................
nato a.................. il.......................... dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure,
nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, ........................
con sede/residente in.................. Via..........., in persona
del............... nella sua qualita' di agente..................,
autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Arti-
gianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa
nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge 384 del 10.06.1982
pubblicato sulla G.U. n. ......... del ................. a cura
dell'ISVAP) nell'interesse di.......................................
P. IVA / Cod. Fiscale.......................... con sede / residente
in............... iscritta nel registro delle imprese di............
al numero................... (di seguito indicata come contraente),
a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito
indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente
tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle
somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel
periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso,
oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA
in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate,
fino a concorrenza della somma massima di Lire.....................
(pari all'importo di cui al precedente punto B).
1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni
dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per
conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad Agea quanto richiesto, la
garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone
richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sara' effettuato
dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo
automatico ed incondizionato , entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione di questa, senza possibilita' per il Fidejussore di opporre
ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualita' di opposizione
proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che nel Contraente nel frattempo sia stato dichiarato
fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in
liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di
rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ.,
e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed
intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il
Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -
1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed
esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
4. La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di
emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di
quattro periodi semestrali piu' un ulteriore periodo di sei mesi a
richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con
apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la
svincoli.
5. in caso di controversie fra AGEA e il fideiussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
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