IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire - per l'anno 2004 - il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale; Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti; Decreta: Art. 1. Finalita' dei contributi Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero delle attivita' produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo e' destinato alla generalita' delle imprese per favorire il processo di internazionalizzazione. Pertanto, il contributo non puo' essere impiegato per coprire i costi di iniziative cui partecipino un numero ristretto di imprese localizzate in meno di tre regioni. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.