IL DIRETTORE GENERALE
                   per la promozione degli scambi

  Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione
di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;
  Visto  l'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
trasparenza dell'azione amministrativa;
  Visto  il  decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo
1999,  n.  104,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  21 aprile  1999,  n.  92,  che  stabilisce  criteri  e
modalita'  per  la  concessione di contributi ai sensi della legge 29
ottobre   1954,  n.  1083  e  dell'art.  22,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6  del  citato regolamento
occorre  definire  -  per  l'anno 2004 - il modello per la domanda di
ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione
del programma di attivita' promozionale;
  Ritenuto   di   dover  impartire  le  istruzioni  per  la  corretta
presentazione dei progetti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Finalita' dei contributi

  Secondo   quanto   previsto  dall'art.  22,  comma  1  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia di
commercio  con  l'estero),  i contributi concessi dal Ministero delle
attivita'  produttive  sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di  specifiche  attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale  e la
realizzazione   di   progetti   volti  a  favorire,  in  particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
  In  applicazione  della  disciplina  comunitaria  che,  per evitare
distorsioni  della  libera  concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle
singole  imprese,  il  contributo e' destinato alla generalita' delle
imprese per favorire il processo di internazionalizzazione. Pertanto,
il  contributo  non  puo'  essere  impiegato  per  coprire i costi di
iniziative cui partecipino un numero ristretto di imprese localizzate
in meno di tre regioni.
  Possono  essere  oggetto  di finanziamento unicamente i costi delle
azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.