IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  l'art.  77  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale e' stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia per i
coltivatori diretti di Ragusa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto l'articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione della cassa mutua
sopra  indicata  sono  state  ultimate, per cui, a norma dell'art. 13
della  legge  1404/1956,  puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio della cassa mutua medesima;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  avanzo  finale di liquidazione di euro 71.910,81 versato sul
capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368 (Capo X);
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del patrimonio della Cassa mutua provinciale di
malattia  per  i  coltivatori diretti di Ragusa e' chiusa a tutti gli
effetti.