IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
    Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Visto  il  regio  decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, istitutivo
dell'ente  denominato  «Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere, tra cui la gestione
di assistenza sanitaria dell'I.N.A.I.L.;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
concernente  la  nomina  dei  commissari  straordinari,  ai quali, in
seguito,  fu  attribuita  la funzione di commissari liquidatori degli
enti soppressi di cui sopra;
    Visto  l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro,  di  cui  alla  succitata  legge  n. 1404/1956, provvede alla
prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
    Visto  l'art.  1  del  decreto  legge  30  aprile  1981,  n. 168,
convertito  con  modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Visti  gli  atti  della gestione liquidatoria dell'ente «Istituto
Nazionale   per  l'Assicurazione  contro  gli  Infortuni  sul  Lavoro
(I.N.A.I.L.)»;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di euro 860.036,60;
    Atteso  che  per  l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  di assistenza
sanitaria  dell'ente  «Istituto  Nazionale per l'Assicurazione contro
gli  Infortuni  sul  Lavoro  (I.N.A.I.L.)»,  e'  chiusa  a  tutti gli
effetti.