Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modalita'  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
                   Nuovi termini delle definizioni
           e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

  1.  I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  effettuato i
versamenti  utili  per  la  definizione  degli  adempimenti  e  degli
obblighi  tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  come modificata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge    24 dicembre    2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare
in  via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003,
le  relative  dichiarazioni.  Nell'articolo 16, comma 6, della citata
legge   n.  289  del  2002,  le  parole:  «30 giugno  2003»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003»;((nello
stesso  articolo 16, comma 8, al primo periodo le parole: «31 ottobre
2003»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «1° marzo 2004»; al secondo
periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite, dalle seguenti:
«31 dicembre  2004  ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con
il  pagamento  in  un  massimo di dodici rate trimestrali»; al quarto
periodo  le  parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre  2004  ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con
il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali».))
  2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, versamenti utili per la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli  7,  8,  9,  9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  come modificata dall'articolo 5-bis del
decreto-legge    24 dicembre    2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui
agli  articoli 5  e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del
2002  possono  provvedervi  entro il 16 ottobre 2003. ((La proroga e'
efficace  anche  per  i  contribuenti che nei termini precedentemente
fissati  hanno  aderito  ad una sola o a piu' definizioni e intendono
avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e   successive  modificazioni.))  Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo 10  della  citata  legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori
termini  connessi,  contenuti  nelle  predette  disposizioni, nonche'
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
relative  alle  suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente,  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
((  2-bis.  Il  termine  per  la presentazione delle istanze previste
dall'articolo 11,  commi  1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e successive modificazioni, e' fissato al 16 ottobre 2003; alla
medesima  data  e'  altresi' fissato il termine per la sottoscrizione
dell'atto  e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12,
comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
  2-ter.  Alla  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 9,  al  comma  2,  lettera b), sono aggiunte, in
fine,  le seguenti parole: «; le somme da versare complessivamente ai
sensi  della  presente  lettera sono ridotte nella misura dell'80 per
cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro»;
    b) nello  stesso  articolo 9,  al  comma 7, secondo periodo, sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «fino  ad  un importo di
250.000.000  di  euro, nonche' di una somma pari al 5 per cento delle
perdite eccedenti il predetto importo»;
    c) nell'articolo 12,   dopo   il  comma  2-bis,  e'  inserito  il
seguente:
  «2-ter.  Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali  e  affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della
riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono
estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto
di  cui  al  comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento
delle  somme  di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione
che  i  concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo».
  2-quater.  Nel  caso  in  cui,  per effetto dell'applicazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti
dovuto  un  versamento  di importo inferiore a quello gia' versato in
applicazione  delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati
possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei
contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  ad  eccezione  dei  contribuenti  che hanno presentato in forma
riservata  la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge
n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza e' restituita
da  parte  dell'intermediario,  senza  corresponsione  di  interessi,
previa  presentazione  di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre
2003;  l'intermediario  procede  alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
  2-quinquies.  I  contribuenti  che  entro  il  30 giugno 2003 hanno
presentato  la  dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della
legge  27 dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sul  valore aggiunto, possono optare per la definizione
automatica  prevista  dall'articolo  9,  comma  2,  lettera b), della
stessa   legge  n.  289  del  2002,  avvalendosi  delle  disposizioni
introdotte  dal  comma  2-ter,  lettera  a), del presente articolo, a
condizione  che  la  somma  dovuta  per  effetto  della nuova opzione
risulti   non  inferiore  a  quella  risultante  dalla  dichiarazione
integrativa gia' presentata.
  2-sexies.   Per   i  contribuenti  che  provvedono,  in  base  alle
disposizioni  del  comma 2 del presente articolo ad effettuare, entro
il  16 ottobre  2003,  versamenti  utili  per  la  definizione di cui
all'articolo 15  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni il termine per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui  al  comma 5 dello stesso
articolo 15,  e'  fissato  al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che
provvedono,  in  base  alle  disposizioni  del  comma  2 del presente
articolo,  ad  effettuare  entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili
per  la  definizione  di  cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le  rate  trimestrali
previste  dal  medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio
2003;   contestualmente  all'effettuazione  del  suddetto  versamento
utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
  2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera
c),  9,  comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che
la  esclusione  della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro
che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche
quando  le procedure di sanatoria, alle quali e' riferibile l'effetto
di  esclusione  della  punibilita',  riguardano  contribuenti diversi
dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.
  2-octies.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  i  termini di decadenza per
l'iscrizione  a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,   sono  prorogati  al  31 dicembre  2005  per  le  dichiarazioni
presentate  negli  anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli
enti  impositori  possono  sospendere,  con  propri provvedimenti, la
riscossione  nei  confronti  dei  soggetti  che si sono avvalsi delle
definizioni  agevolate  previste  dagli  articoli 9-bis,  12, 15 e 16
della     legge     27 dicembre     2002,     n.     289,     nonche'
dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
  2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma
1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata la
dichiarazione,  l'iscrizione  a ruolo a titolo definitivo e' eseguita
entro  il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e'
previsto il versamento dell'unica o ultima rata».
  2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali
si  intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che
non tributaria.
  2-undecies.  In relazione ai nuovi termini per la definizione degli
adempimenti  e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza
di   firma   digitale   si  considerano  regolarmente  effettuate  le
formalita'   indicate   al   comma  2  dell'articolo 31  della  legge
24 novembre   2000,  n.  340,  e  successive  modificazioni  mediante
allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
  2-duodecies.  Nell'articolo 14  comma  5,  della  legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  attivita'  in
precedenza  omesse»  sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' in
precedenza omesse o parzialmente omesse».
  2-terdecies.  Gli  stessi  effetti di cui all'articolo 9, comma 10,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresi' prodotti nel caso
in  cui,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione   del   presente   decreto,   il   processo   verbale  di
constatazione  non  abbia  dato  luogo  ad  avvio  di  accertamento o
rettifica  nei  confronti del contribuente a seguito di provvedimento
dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero nel caso in cui l'avviso di
accertamento    emesso   dall'ufficio   sia   stato   annullato   per
autotutela.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  degli  artt. 8, 9-bis e 14 della legge
27 dicembre  2002,  n. 289, si riporta, altresi' il testo dell'art. 9
come modificato dalla presente legge:
    «Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi). -
1.  Le  dichiarazioni  relative  ai  periodi  d'imposta per i quali i
termini  per  la  loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002,  possono  essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte  sostitutive,
dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
del  contributo  straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi
194  e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti
indicati  nel  titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte,
possono  integrare  secondo  le disposizioni del presente articolo le
ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
    2. (Comma abrogato)
    3.  L'integrazione  si  perfeziona  con il pagamento dei maggiori
importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni  vigenti  in  ciascun  periodo  di  imposta  relative ai
tributi  indicati  nel  comma  1  nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,  entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per  rettificare  in  aumento  la dichiarazione gia' presentata. Agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, per l'omessa osservanza
degli  obblighi  di  cui agli articoli 17 terzo e quinto comma, e 34,
comma  6,  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633, e all'art. 47, comma 1, del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente
con  riferimento  all'imposta che non avrebbe potuto essere computata
in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente
si   avvalga   della   definizione   di  cui  all'art.  9-bis.  Nella
dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita',
maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di
imposta.  La  predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica   direttamente   ovvero   avvalendosi  degli  intermediari
abilitati  indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni.  Qualora  gli  importi  da  versare  eccedano,  per le
persone  fisiche  la  somma di 3.000 euro e per gli altri soggetti la
somma  di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due  rate  di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004,  maggiorati  degli  interessi  legali a decorrere dal 17 maggio
2003.  L'omesso  versamento  delle  predette  eccedenze entro le date
indicate  non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
recupero  delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,  e  sono
altresi'  dovuti  una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30
per  cento  delle  somme  non  versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento  eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima  e  gli  interessi  legali. La dichiarazione integrativa non
costituisce  titolo  per  il  rimborso  di ritenute acconti e crediti
d'imposta  precedentemente  non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza  tra  l'importo  dell'eventuale maggior credito risultante
dalla  dichiarazione  originaria e quello del minor credito spettante
in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'  versata  secondo  le
modalita' previste dal presente articolo, e' in ogni caso preclusa la
deducibilita'  delle  maggiori  imposte  e contributi versati. Per le
ritenute  indicate  nelle  dichiarazioni  integrative non puo' essere
esercitata  la  rivalsa  sui  percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente   comma   sono  effettuati  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
    4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui  al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che  hanno  omesso  la  presentazione  delle dichiarazioni relative a
tutti   i  periodi  d'imposta  di  cui  al  medesimo  comma,  possono
presentare   la  dichiarazione  integrativa  in  forma  riservata  ai
soggetti  convenzionati  di  cui  all'art. 19 del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241.  Questi  ultimi rilasciano agli interessati
copia  della  dichiarazione  integrativa riservata, versano, entro il
23 maggio  2003,  le  maggiori  somme  dovute secondo le disposizioni
contenute  nel  capo  III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997,  esclusa  la  compensazione  di  cui  all'art.  17 dello stesso
decreto   legislativo,   e   comunicano   all'Agenzia  delle  entrate
l'ammontare  complessivo  delle  medesime somme senza indicazione dei
nominativi   dei  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione
integrativa  riservata,  e'  esclusa la rateazione di cui al comma 3.
Gli   istituti   previdenziali   non  comunicano  all'amministrazione
finanziaria  i  dati  indicati  nella  dichiarazione riservata di cui
vengono a conoscenza.
    5.  Per  i  redditi  e  gli  imponibili conseguiti all'estero con
qualunque  modalita',  anche  tramite  soggetti  non residenti o loro
strutture  interposte,  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva di quelle
indicate  al  comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento   della  predetta  imposta  sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni dei commi 3 e 4.
  6.  Salvo  quanto  stabilito  al  comma 7, il perfezionamento della
procedura  prevista  dal  presente  articolo  comporta  per  ciascuna
annualita'  oggetto  di  integrazione  ai  sensi  dei  commi  3 e 4 e
limitatamente  ai  maggiori  imponibili  o  alla maggiore imposta sul
valore  aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per
cento:
      a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
      b)  l'estinzione  delle  sanzioni  amministrative  tributarie e
previdenziali,  ivi  comprese  quelle  accessorie, nonche', ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi
di   cui   all'art.  14,  comma  4,  delle  sanzioni  previste  dalle
disposizioni   sul  monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge
28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
      c) l'esclusione  ad  ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari  di  cui  agli  articoli 2,  3,  4,  5  e  10  del  decreto
legislativo  10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli 482,  483,  484,  485,  489,  490,  491-bis e 492 del codice
penale,  nonche'  dagli  articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile
quando  tali  reati  siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti  reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di  cui  alla  presente  lettera  non si applica in caso di esercizio
dell'azione  penale  della  quale  il  contribuente  ha avuto formale
conoscenza   entro  la  data  di  presentazione  della  dichiarazione
integrativa;
      d) (lettera abrogata).
    6-bis.  In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di
integrazione,  le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono
comunque   limitate  all'eccedenza  rispetto  alle  maggiori  imposte
corrispondenti  agli  imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto
all'imposta   sul  valore  aggiunto  e  all'eccedenza  rispetto  alle
ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.
    7.  Per  i  redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100
per  cento  previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'art. 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile
delle   attivita'   detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi
previste.
    8.  Gli  effetti  di  cui  ai  commi 6 e 7 si estendono anche nei
confronti   dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante  se  considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
    9.  In  caso  di  accesso  ispezione  o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale  il  soggetto  che ha presentato la
dichiarazione  riservata  di  cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti  gli  effetti  preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita'  di  cui  ai  commi  6  e  7  con invito a controllare la
congruita'  delle  somme  di  cui  ai  commi  3  e  5,  in  relazione
all'ammontare   dei  maggiori  redditi  e  imponibili  nonche'  delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
    10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano
qualora:
      a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sia
stato   notificato   processo  verbale  di  constatazione  con  esito
positivo,  ovvero  avviso  di  accertamento ai fini delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  relativamente  ai quali non e' stata perfezionata la
definizione  ai  sensi  degli  articoli 15 e 16; in caso di avvisi di
accertamento  di  cui  all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,   e  successive
modificazioni,  relativamente  ai  redditi  oggetto  di integrazione,
ovvero  di  cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti  definitivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  la  definizione  e'  ammessa a condizione che il contribuente
versi,   entro   la   prima  data  di  pagamento  degli  importi  per
l'integrazione,  le  somme  derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  Non  si fa luogo a
rimborso  di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali
sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di
cui  ai  citati  articoli 41-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973  e  54,  quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, il contribuente ha
comunque  la  facolta'  di  avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
      b) e'  stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui
alla  lettera  c)  del  comma  6 della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa.
    11.  Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni
nonche'  i  titolari  dell'azienda  coniugale  non  gestita  in forma
societaria   e   dell'impresa  familiare,  che  hanno  presentato  la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 giugno 2003 alle persone fisiche titolari dei
redditi  prodotti  in  forma associata l'avvenuta presentazione della
relativa  dichiarazione.  La  integrazione  da  parte  delle  persone
fisiche   titolari   dei  redditi  prodotti  in  forma  associata  si
perfeziona  presentando,  entro  il 16 ottobre 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i  relativi  contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3.  La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa da parte dei
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma costituisce
titolo  per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  nei  confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
    12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei redditi e
degli  imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta'  della  segnalazione  di  cui  all'art.  331  del  codice di
procedura  penale.  L'integrazione  effettuata  ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
    13.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalita' applicative del presente articolo.».
    «Art.  9  (Definizione automatica per gli anni pregressi). - 1. I
contribuenti,  al  fine  di  beneficiare delle disposizioni di cui al
presente  articolo,  presentano  una  dichiarazione  con le modalita'
previste  dai  commi  3  e  4  dell'art.  8,  concernente,  a pena di
nullita',  tutti  i  periodi  d'imposta  per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono  scaduti entro il
31 ottobre  2002,  chiedendo  la  definizione automatica per tutte le
imposte  di  cui al comma 2, lettera a), nonche' anche separatamente,
per  l'imposta  sul  valore  aggiunto.  Non possono essere oggetto di
definizione  automatica  i  redditi  soggetti  a tassazione separata,
nonche'  i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per
i  predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione
integrativa  di  cui  al  medesimo  art.  8, secondo le modalita' ivi
indicate.
    2.  La definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:
      a) ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative addizionali,
delle  imposte  sostitutive,  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art.
3,  commi  194  e  seguenti,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,
nonche'  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,  fermi
restando  i  versamenti  minimi  di cui ai commi 3 e 4, di un importo
pari  all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive
risultanti   dalla   dichiarazione   originariamente  presentata;  se
ciascuna  imposta  lorda  o  sostitutiva  e'  risultata  di ammontare
superiore  a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e'
pari  al  6 per cento mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000  euro,  la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza e'
pari al 4 per cento;
      b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto fermi restando i
versamenti  minimi  di  cui al comma 6, di un importo pari alla somma
del  2  per  cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
prestazioni  di  servizi  effettuate  dal  contribuente, per le quali
l'imposta  e'  divenuta  esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento  dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se  l'imposta
esigibile  ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000,
euro  le  percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
all'1,5  per  cento,  e  se  i  predetti  importi di imposta superano
300,000  euro  le  percentuali  applicabili a ciascuna eccedenza sono
pari  all'1  per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi
della  presente  lettera  sono ridotte nella misura dell'80 per cento
per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro.
    3.  Il  versamento  delle  maggiori  imposte calcolate in base al
comma  2,  lettera  a),  deve  comunque  essere,  per ciascun periodo
d'imposta, almeno pari:
      a) a  100  euro,  per le persone fisiche e le societa' semplici
titolari  di  redditi  diversi  da  quelli  di  impresa  e  da quelli
derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
      b) ai  seguenti  importi,  per  le  persone titolari di reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni  di  cui  all'art.  5  del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico:
        1)  400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 50.000 euro;
        2)  500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 180.000 euro;
        3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei ricavi e dei compensi e'
superiore a 180.000 euro.
    3-bis.  I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza  economica
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui  all'art.  3,  commi  da  181  a  189, della legge
28 dicembre   1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni,  possono
effettuare  la  definizione automatica ai fini di tutte le imposte di
cui  al  comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma
pari  a  500  euro  per  ciascuna  annualita'.  I  soggetti che hanno
dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato art.
62-bis  del  decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali
sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza  economica
possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una
somma pari a 700 euro per ciascuna annualita'.
    4.  Ai  fini  della  definizione  automatica,  le persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  il  titolare e i collaboratori dell'impresa familiare
nonche'  il titolare, e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in  forma  societaria,  indicano nella dichiarazione integrativa, per
ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare
determinato,  con  le  modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in
ragione  della  propria  quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
    5.  In  presenza  di  importi  minimi  di cui ai commi 3 e 4 deve
essere versato quello di ammontare maggiore.
    6.  Il  versamento  delle  maggiori  imposte calcolate in base al
comma  2,  lettera  b),  deve  comunque  essere,  in  ciascun periodo
d'imposta almeno pari a:
      a) 500   euro,  se  l'ammontare  del  volume  d'affari  non  e'
superiore a 50.000 euro;
      b) 600   euro,  se  l'ammontare  del  volume  d'affari  non  e'
superiore a 180.000 euro;
      c) 700  euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a
180.000 euro.
    7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi   effetto   delle   eventuali   perdite   risultanti  dalle
dichiarazioni   originarie  fatta  eccezione  di  quelle  determinate
dall'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 4 della legge
18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite e'
consentito  con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle
perdite  stesse  fino ad un importo di 250.000.000 di euro nonche' di
una  somma  pari  al  5 per cento delle perdite eccedenti il predetto
importo.  Per  la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi
in  perdita  o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello
minimo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), per ciascuno dei periodi
stessi.
    8.  Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai  tributi  di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna  annualita',  un  importo  pari  a 1.500 euro per le persone
fisiche elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui
all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  e  per  i soggetti di cui all'art. 87 del
medesimo testo unico.
    9.   La   definizione   automatica,   limitatamente   a  ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e  del  controllo  formale  in base rispettivamente all'art.
36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni nonche' gli
effetti  derivanti  dal  controllo  delle  dichiarazioni IVA ai sensi
dell'art.   54-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni; le variazioni
dei  dati  dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte  dovute  ai  sensi  del  presente  articolo.  La  definizione
automatica  non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti  dalle  dichiarazioni  presentate ai fini delle imposte sui
redditi  e  relative  addizionali,  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
dichiarazione  integrativa  non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati,
nel  per  il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in  precedenza,  ovvero  di  detrazioni  d'imposta  diverse da quelle
originariamente dichiarate.
    10.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista dal presente
articolo comporta:
      a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
      b) l'estinzione  delle  sanzioni amministrative tributarie, ivi
comprese quelle accessorie;
      c) l'esclusione  della punibilita' per i reati tributari di cui
agli  articoli 2  3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n.  74,  nonche'  per  i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485,  489,  490,  491-bis  e  492  del  codice  penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati  commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e  siano riferiti alla stessa
pendenza  o  situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente
ai  reati  previsti  dal codice penale e dal codice civile, operano a
condizione  che,  ricorrendo  le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5,
della  presente  legge  si  provveda  alla regolarizzazione contabile
delle  attivita', anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi
previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
caso  di  esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha
avuto  formale  conoscenza  entro  la  data  di  presentazione  della
dichiarazione per la definizione automatica.
    11.   Restano   ferme,  ad  ogni  effetto,  le  disposizioni  sul
monitoraggio  fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo  che,  ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della
presente  legge  si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte
le  attivita'  detenute  all'estero secondo le modalita' ivi previste
ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso  di parziale
regolarizzazione delle attivita' medesime.
    12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo
eccedano  complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro  e  per  gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi
legali  a  decorrere  dal  17 maggio  2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della  integrazione;  per  il  recupero delle somme non corrisposte a
tali  scadenze  si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
    13.  In  caso  di  accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale  il  soggetto  che ha presentato la
dichiarazione  riservata  puo'  opporre  agli  organi  competenti gli
effetti  preclusivi,  estintivi  e di esclusione della punibilita' di
cui  al  comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate   ai   fini  della  definizione  e  indicate  nella  medesima
dichiarazione.
    14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano
qualora:
      a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia
stato   notificato   processo  verbale  di  constatazione  con  esito
positivo,  ovvero  avviso  di  accertamento ai fini delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  relativamente  ai quali non e' stata perfezionata la
definizione  ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in
caso  di  avvisi  di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  ovvero  di  avvisi di accertamento di cui
all'art.   54,   quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni,
divenuti  definitivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  la  definizione  e'  ammessa a condizione che il contribuente
versi  entro  la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per  la
definizione,  le  somme  derivanti  dall'accertamento  parziale,  con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  Non si fa luogo al
rimborso  di  quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di
cui  ai  citati  articoli 41-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973  e  54,  quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, il contribuente ha
comunque  la  facolta'  di  avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
      b) e'  stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui
alla  lettera  c)  del comma 10, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica;
      c) il  contribuente  abbia  omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni  relative  a  tutti  i  tributi di cui al comma 2 e per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
    15.  Le  preclusioni  di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano  con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono  gli  atti  e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica   non   si  perfeziona  se  essa  si  fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata,  ovvero  se  la  stessa viene effettuata dai soggetti che
versano  nelle  ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si  fa  luogo  al  rimborso  degli importi versati che, in ogni caso,
valgono  quali  acconti  sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
    16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente  al
30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2,
comma  8-bis,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,
possono  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui al presente articolo
sulla  base  delle  dichiarazioni  originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
    17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della  protezione  civile  del  21 dicembre  1990,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre  1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute
a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono  definire  in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La  definizione  si  perfeziona  versando,  entro  il 16 aprile 2003,
l'intero  ammontare  dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al  netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di capitale ed
interessi,  diminuito  al  10  per  cento;  il  perfezionamento della
definizione  comporta  gli  effetti  di  cui al comma 10. Qualora gli
importi  da  versare  complessivamente  ai  sensi  del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati  in  un  massimo  di  otto rate semestrali con l'applicazione
degli  interessi  legali  a  decorrere  dal  17 maggio 2003. L'omesso
versamento  delle  predette  eccedenze  entro  le scadenze delle rate
semestrali  non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per   il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,  e  sono
altresi'  dovuti  una  sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
    18.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalita' applicative del presente articolo».
    «Art.  9-bis  (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). -
1.   Le  sanzioni  previste  dall'art.  13  del  decreto  legislativo
18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si  applicano ai contribuenti e ai
sostituti  d'imposta  che  alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti   delle   imposte   o   delle   ritenute  risultanti  dalle
dichiarazioni  annuali  presentate  entro  il 31 ottobre 2002, per le
quali  il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data.
Se  gli  importi  da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per  le  persone  fisiche,  la  somma  di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti,  la  somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 maggio 2003, possono essere
versati  in  tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
    2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1  non  sono  dovute  limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data  del  16 aprile  2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative  scadenze  del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute  anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i
soggetti  interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato
eseguito  per  fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
    3.  Per  avvalersi  delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati  sono  tenuti a presentare una dichiarazione integrativa,
in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati  indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, indicando in
apposito  prospetto  le  imposte  o  le  ritenute  dovute per ciascun
periodo  di  imposta  e i dati del versamento effettuato, nonche' gli
estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
    4.  Sulla  base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo,  o  al  loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con  ingiunzione,  non  ancora  versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre  che  il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso  di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete  altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i  soggetti  interessati  dimostrano  che  il versamento non e' stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente   alla   data   del   31 dicembre  2002,  all'autorita'
giudiziaria.  Restano  fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme
da  versare,  diverse  da  quelle  iscritte  a  ruolo,  devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo».
    «Art.  14.  (Regolarizzazione delle scritture contabili). - 1. Le
societa'  di  capitali  e  gli  enti  equiparati, le societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice e quelle ad esse equiparate,
nonche'  le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente
ai  redditi  d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni
di  cui all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi
elementi  attivi  e  passivi  o  le  variazioni  di elementi attivi e
passivi,  da  cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le
minori  perdite  indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai
predetti  imponibili,  maggiori  imponibili  o  minori perdite non si
applicano  le  disposizioni  del comma 4 dell'art. 75 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, e
del  terzo  comma  dell'art.  61  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto  prospetto  e'  conservato per il periodo previsto dall'art.
43,   primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere
esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
    2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma 1,  i  soggetti  ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla   regolarizzazione   delle  scritture  contabili  apportando  le
conseguenti  variazioni  nell'inventario,  nel  rendiconto ovvero nel
bilancio  chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta  in  corso  a  tale data nonche' negli altri libri e registri
relativi  ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le
quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  relative ai periodi di imposta successivi, con
esclusione  dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata
la  dichiarazione  integrativa  ai  sensi  dell'art. 8, salvo che non
siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
    3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 possono altresi' procedere,
nei  medesimi  documenti  di  cui al comma 2, alla eliminazione delle
attivita'  o  delle  passivita'  fittizie, inesistenti o indicate per
valori  superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza   di   componenti   positivi   o  negativi  ai  fini  della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti  alla  riduzione  dei
relativi fondi.
    4.  I  soggetti  indicati  al  comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, possono procedere, nel
rispetto  dei  principi  civilistici  di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione  contabile,  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 3, delle
attivita'  detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita'  anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8.  Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte
sui  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive a
decorrere  dal  terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o
in corso al 31 dicembre 2002.
    5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che si sono avvalsi delle
disposizioni    di    cui   all'art.   9   possono   procedere   alla
regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti  ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di  redazione  del  bilancio,  alle  iscrizioni  nell'inventario, nel
rendiconto  o  nel  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2002, ovvero in
quelli  del  periodo  di  imposta  in corso a tale data nonche' negli
altri  libri  e  registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti   disposizioni,   di   attivita'   in   precedenza  omesse  o
parzialmente  omesse;  in  tal caso, sui valori o maggiori valori dei
beni   iscritti  e'  dovuta,  entro  il  16 aprile  2003,  un'imposta
sostitutiva   del   6   per  cento  dei  predetti  valori.  L'imposta
sostitutiva  di  cui  al  periodo  precedente  e'  dovuta  anche  con
riferimento   alle   attivita'  detenute  all'estero  alla  data  del
31 dicembre  2001  che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai
sensi  del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le
modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8. L'imposta
sostitutiva  del  6  per  cento  non  e' dovuta se i soggetti si sono
avvalsi  anche  della  facolta'  prevista  dal comma 5 dell'art. 8. I
maggiori  valori  iscritti ai sensi del presente comma si considerano
riconosciuti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta  successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a
condizione  che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui
all'art.   9   relativamente  alle  imposte  sui  redditi.  L'imposta
sostitutiva  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
    6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o  di  destinazione  a  finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale  e  familiare  dell'imprenditore delle
attivita'  regolarizzate  e assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura  del  6  per  cento,  in data anteriore a quella di inizio del
terzo  periodo  di  imposta  successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre  2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione,
e'  attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata».
    - Si  riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art.  16  (Chiusura  delle  liti fiscali pendenti). - 1. Le liti
fiscali  pendenti,  ai  sensi  del  comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie  o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche
a  seguito  di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto
che  ha  proposto  l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
delle seguenti somme:
      a) se  il  valore  della  lite e' di importo fino a 2.000 euro:
150 euro;
      b)  se  il  valore  della  lite e' di importo superiore a 2.000
euro:
        1)  il  10  per  cento  del  valore  della  lite  in  caso di
soccombenza  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima
o  unica  pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
ovvero  sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
        2)  il  50  per  cento  del  valore  della  lite,  in caso di
soccombenza   del   contribuente   nell'ultima   o   unica  pronuncia
giurisdizionale    non    cautelare    resa,    sul   merito   ovvero
sull'ammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del  giudizio,  alla
predetta data;
        3)  il  30  per  cento del valore della lite nel caso in cui,
alla  medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio
e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna  pronuncia giurisdizionale non
cautelare    sul    merito   ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto
introduttivo del giudizio.
    2.  Le  somme  dovute  ai sensi del comma 1 sono versate entro il
16 aprile  2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'  previste  per il
versamento  diretto  dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in
ogni   caso  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette
somme  possono  essere versate anche ratealmente in un massimo di sei
rate  trimestrali  di  pari  importo  o  in un massimo di dodici rate
trimestrali  se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima  rata  e'  versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli  interessi  legali sono calcolati dal 17 maggio 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima  entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
    3. Ai fini del presente articolo si intende:
      a) per  lite pendente, quella in cui e' parte l'Amministrazione
finanziaria  dello  Stato  avente  ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  e ogni altro atto di
imposizione,  per  i  quali  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio,
nonche'  quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile  con  pronuncia  non  passata in giudicato. Si intende,
comunque,  pendente  la lite per la quale, alla data del 29 settembre
2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
      b) per  lite  autonoma,  quella  relativa a ciascuno degli atti
indicati  alla  lettera  a)  e  comunque  quella relativa all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili;
      c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione,   l'importo  dell'imposta  che  ha  formato  oggetto  di
contestazione  in  primo  grado,  al  netto  degli  interessi,  delle
indennita'  di  mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo,
anche  se  irrogate  con  separato  provvedimento;  in  caso  di liti
relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse  si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della
lite  e'  determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del
giudizio,  indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai
tributi in esso indicati.
    4.  Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui  al  comma  2,  un  separato  versamento,  se dovuto ai sensi del
presente  articolo  ed  e'  presentata,  entro il 21 maggio 2003, una
distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita'
stabilite  con  provvedimento  del  direttore  del competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
    5.   Dalle  somme  dovute  ai  sensi  del  presente  articolo  si
scomputano  quelle  gia'  versate  prima  della  presentazione  della
domanda  di  definizione,  per  effetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  riscossione  in  pendenza  di  lite.  Fuori  dai casi di
soccombenza  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al
comma  1,  lettera  b),  la  definizione  non da' comunque luogo alla
restituzione  delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a
quanto  dovuto  per  il  perfezionamento  della  definizione  stessa.
Restano  comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  ai  dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
    6.  Le  liti  fiscali  che  possono  essere definite ai sensi del
presente  articolo sono sospese fino al 30 novembre 2003; qualora sia
stata  gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi  sono  sospesi  a  richiesta del contribuente che dichiari di
volersi  avvalere  delle  disposizioni  del presente articolo. Per le
liti  fiscali  che  possono  essere  definite  ai  sensi del presente
articolo  sono  altresi' sospesi, sino al 30 novembre 2003, i termini
per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione,  controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi i
termini per la costituzione in giudizio.
    7. (Comma abrogato).
    8.   Gli   uffici  di  competenti  trasmettono  alle  commissioni
tributarie,  ai  tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte
di  cassazione,  entro il 1° marzo 2004 un elenco delle liti pendenti
per  le  quali  e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le
liti  definite  con  il  pagamento  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali.  L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione   degli   uffici  di  cui  al  comma  1  attestante  la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria   della  commissione  o  nella  cancelleria  degli  uffici
giudiziari  entro il 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le
liti  definite  con  il  pagamento  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali.   Entro   la   stessa  data  l'eventuale  diniego  della
definizione,   oltre  ad  essere  comunicato  alla  segreteria  della
commissione   o  alla  cancelleria  degli  uffici  giudiziari,  viene
notificato,  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 60 del decreto del
Presidente    della    Repubblica    29 settembre   1973,   n.   600,
all'interessato,  il  quale  entro  sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso  in  cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine  per  impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al   diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
notifica.
    9.  In  caso  di  pagamento  in misura inferiore a quella dovuta,
qualora  sia  riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la  regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
    9-bis.   Per  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti  innanzi  alla
Commissione  tributaria  centrale  all'esito  della definizione della
lite  trova  applicazione  l'art.  27,  primo  comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla  quale  e'  stato  assegnato  il ricorso puo' delegare un membro
della  Commissione  a  dichiarare  cessata la materia del contendere,
mediante  emissione  di  ordinanze  di  estinzione;  il  termine  per
comunicare  la  data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni.
    10.  La  definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei  coobbligati  esplica  efficacia  a  favore  degli altri, inclusi
quelli  per  i  quali  la  lite non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del comma 5».
    -  Si  riporta  il  testo  degli artt. 7, 11, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289; si riporta, altresi', il testo dell'art. 12
come modificato della presente legge:
    «Art.  7.  (Definizione  automatica  di  redditi  di impresa e di
lavoro  autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). -
1.  I  soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e
professioni,  nonche'  i  soggetti  di cui all'art. 5 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni,
possono  effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa,
di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5,
relativi  ad  annualita'  per  le  quali  le dichiarazioni sono state
presentate  entro  il  31 ottobre  2002,  secondo le disposizioni del
presente  articolo.  La definizione automatica, relativamente a uno o
piu'  periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi
e   relative   addizionali,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con
il  versamento,  mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai
maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle
metodologie  stabiliti  con  il  decreto  di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
      a) dell'ammontare  dei  ricavi  o  compensi determinabili sulla
base  degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre   1993,   n.   427,  e  successive  modificazioni,  per  i
contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti
studi;
      b) dell'ammontare  dei  ricavi  o  compensi determinabili sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre   1995,   n.  549,  e  successive  modificazioni,  per  i
contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti
parametri;
      c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi  omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti
per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi  di  importo  non superiore a
5.164.569   euro   annui   e   di   redditivita'   risultanti   dalle
dichiarazioni,  qualora  non  siano determinabili i ricavi o compensi
con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
    2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento  alle  medesime  annualita'  di  cui  al  comma  1, dagli
imprenditori  agricoli  titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi  dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui
all'art.  78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed
ha  effetto  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive. La definizione automatica da
parte  dei  soggetti  di  cui  al periodo precedente avviene mediante
pagamento  degli  importi determinati, per ciascuna annualita', sulla
base  di  una  specifica  metodologia  di  calcolo,  approvata con il
decreto  di  cui  al  comma  14, che tiene conto del volume di affari
dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
    3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:
      a) che  hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non
hanno  indicato  nella  medesima  reddito  di  impresa  o  di  lavoro
autonomo,  ovvero  il  reddito  agrario di cui all'art. 29 del citato
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
      b) che  hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi di importo annuo
superiore a 5.164.569 euro;
      c) ai  quali,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, e stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo,  ovvero  avviso  di  accertamento ai fini delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  relativamente  ai quali non e' stata perfezionata la
definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
      d)  nei  cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i
reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della
quale  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data di
definizione automatica.
    4.  In  caso  di  avvisi di accertamento parziale di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione  automatica,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
all'art.  54,  quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni,
divenuti  definitivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  la  definizione  e'  ammessa a condizione che il contribuente
versi,  entro  la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per la
definizione,  le  somme  derivanti  dall'accertamento  parziale,  con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  Non  si fa luogo a
rimborso  di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali
sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di
cui  ai  citati  articoli 41-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973  e  54,  quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, il contribuente ha
comunque  la  facolta'  di  avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
    5.  Per  il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono  effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il  20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi   di   imposta   successivi,  la  definizione  automatica  si
perfeziona  con  il  versamento  entro  il 20 giugno 2003 delle somme
determinate  secondo  la  metodologia  di  calcolo  di cui al comma 1
applicabile  al  contribuente.  Gli  importi  calcolati  a  titolo di
maggiore  ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per  le  persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative  maggiori  imposte  non  sono  dovuti  gli  interessi  e  le
sanzioni.  Le  maggiori  imposte  complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la  parte  eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo  di  maggiore  imposta  sono aumentati di una somma pari a 300
euro  per  ciascuna annualita' oggetto di definizione aumentati a 600
euro  per  i  soggetti  cui  si applicano gli studi di settore di cui
all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni,  e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli  indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui
al  periodo  precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora  gli  importi  da versare complessivamente per la definizione
automatica  eccedano,  per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro
e,  per  gli  altri  soggetti,  la  somma  di 6.000 euro, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il  30 novembre  2003  ed  entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi  legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento
nei   termini   indicati   nel   periodo   precedente  non  determina
l'inefficacia  della  definizione  automatica;  per il recupero delle
somme   non  corrisposte  alle  predette  scadenze  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,  e  sono
altresi'  dovuti  una  sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e
gli interessi legali.
    6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  degli studi di
settore  di  cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  e  successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili  anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i
soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non
inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base dei parametri di cui
all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e   successive   modificazioni,  possono  effettuare  la  definizione
automatica  di  cui  al comma 1 con il versamento di una somma pari a
300  euro  per  ciascuna  annualita'. I soggetti che hanno dichiarato
ricavi  e  compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla  base  degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del citato
decreto-legge  n.  331  del  1993,  e  nei  confronti  dei quali sono
riscontrabili  anomalie  negli  indici di coerenza economica, possono
effettuare  la  definizione automatica con il versamento di una somma
pari a 600 euro per ciascuna annualita'.
    7.  La  definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda
su  dati  non  corrispondenti  a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente  presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti  che  versano  nelle  ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo;  non  si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni  caso,  valgono  quali  acconti  sugli  importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
    8.  La  definizione  automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo  esclude  la  rilevanza  a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite  risultanti  dalla  dichiarazione,  e'  pertanto  escluso  e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto  delle  perdite  di  impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza  di  imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella   misura  di  un  ottavo  del  minimo,  senza  applicazione  di
interessi.
    9.  La  definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali,  rileva  nella  misura  del  60 per cento per la parte
eccedente  il  minimale  reddituale  ovvero per la parte eccedente il
dichiarato  se  superiore  al  minimale  stesso,  e  non  sono dovuti
interessi e sanzioni.
    10.  Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi, di cui al citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917  del 1986, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale  non  gestita in forma societaria o dell'impresa familiare,
che  hanno  effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del  presente  articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei
redditi  prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il
20 luglio  2003.  La  definizione  automatica  da parte delle persone
fisiche   titolari   dei  redditi  prodotti  in  forma  associata  si
perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre
2003,  secondo le disposizioni del presente articolo esclusa la somma
di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui
al  comma  5,  ottavo  periodo,  decorrono  dal 17 settembre 2003. La
definizione  effettuata  dai  soggetti indicati dal primo periodo del
presente   comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento  ai  sensi
dell'art.   41-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
delle  persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti in
forma  associata.  Per  il  periodo  di  imposta 1997, la definizione
automatica  effettuata  dalle  societa'  o  associazioni  nonche' dai
titolari  dell'azienda  coniugale  non  gestita in forma societaria o
dell'impresa  familiare  rende definitivi anche i redditi prodotti in
forma  associata.  La  disposizione  di  cui al periodo precedente si
applica,  altresi',  per gli altri periodi d'imposta definiti a norma
del  comma  6  dai  predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli  studi  di  settore  di  cui  all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi di ammontare non inferiore a
quelli  determinabili  sulla  base  dei  parametri di cui all'art. 3,
commi  da  181  a  189,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549, e
successive modificazioni.
    11.  La  definizione  automatica inibisce, a decorrere dalla data
del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve  le  disposizioni  del  codice penale e del codice di procedura
penale,  limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio  dei  poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  ed  esclude  l'applicabilita'  delle  presunzioni  di
cessioni  e  di  acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   10 novembre   1997,  n.  441.
L'inibizione     dell'esercizio    dei    poteri    e    l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono  opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
    12.  La  definizione  automatica non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione  e  non  e'  integrabile  o  modificabile  da  parte del
competente  ufficio  dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
    13.   La   definizione   automatica,   limitatamente  a  ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e  del  controllo  formale  in base rispettivamente all'art.
36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, nonche' gli
effetti  derivanti  dal  controllo  delle  dichiarazioni IVA ai sensi
dell'art.   54-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633;  le  variazioni  dei  dati dichiarati non
rilevano  ai  fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi
del   presente  articolo.  La  definizione  automatica  non  modifica
l'importo   degli   eventuali  rimborsi  e  crediti  derivanti  dalle
dichiarazioni  presentate  ai  fini delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
    14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe  tributaria,  sono  definite  le  classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli  importi  previsti  al  comma  1,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione    delle    relative    maggiori   imposte,   mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di
imposta.
    15.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  modalita'  tecniche  per l'utilizzo esclusivo del
sistema  telematico  per  la  presentazione delle comunicazioni delle
definizioni  da  parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il  31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di
cui  al  comma 10,  secondo  periodo,  e  le modalita' di versamento,
secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista.
    15-bis.  All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio
2002,   n.   10,  sono  premesse  le  parole:  "Ferma  la  disciplina
riguardante   le   trasmissioni  telematiche  gestite  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze," e le parole: "entro il 30 novembre
2002" sono soppresse.
    16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente  al
30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2,
comma  8-bis,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni   di   cui   al   presente  articolo  sulla  base  delle
dichiarazioni  originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di
cui   al   periodo   precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate».
    «Art.  11.  (Definizione  agevolata  ai  fini  delle  imposte  di
registro,  ipotecaria,  catastale,  sulle  successioni  e donazioni e
sull'incremento  di  valore degli immobili. Proroga di termini). - 1.
Ai  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria, catastale, sulle
successioni  e  donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per  gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture  private  registrate  entro  la  data  del 30 novembre 2002
nonche'  per  le  denunce  e  le  dichiarazioni  presentate  entro la
medesima  data,  i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad  istanza  dei  contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003,
con  l'aumento  del  25  per  cento,  a  condizione che non sia stato
notificato  avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta
alla  data  di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi
tributi,  qualora  l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del
comma  3  sia  priva di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della
legge  27 luglio  2000,  n.  212,  i  termini  per  la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.
    1-bis.  Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di  cui  al  comma  1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori   imposte  a  condizione  che  il  contribuente  provveda  a
presentare   entro   il   16  maggio  2003  istanza  con  contestuale
dichiarazione    di    non   volere   beneficiare   dell'agevolazione
precedentemente  richiesta.  La  disposizione non si applica qualora,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.
    2.  Alla  liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
    3.  Qualora  non  venga  eseguito il pagamento dell'imposta entro
sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
    4.  Se  alla  data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termini  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti
annuali  di  cui  al  comma  3  dell'art.  17  del  testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 maggio 2003».
    «Art.  12.  (Definizione  dei  carichi  di ruolo pregressi). - 1.
Relativamente  ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della riscossione
fino  al  31 dicembre  2000,  i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
      a) di  una  somma  pari al 25 per cento dell'importo iscritto a
ruolo;
      b) delle  somme  dovute  al concessionario a titolo di rimborso
per  le  spese  sostenute  per  le  procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.
    2.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il
1° gennaio  1997  e  il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della    facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,   versando
contestualmente  almeno  189 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
    2-bis.  Restano  comunque  dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
    2-ter.  Relativamente  ai  carichi  inclusi  nei  ruoli emessi da
uffici  statali  e  affidati  ai concessionari del servizio nazionale
della  riscossione  dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori
possono  estinguere  il  debito  sottoscrivendo,  entro il 16 ottobre
2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80
per  cento  delle  somme  di  cui  al comma 1, sulla base di apposita
comunicazione  che  i  concessionari  inviano  ai  debitori  entro il
16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e
terzo periodo.
    3.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita'   di   versamento  delle  somme  pagate  dai  debitori,  di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi   e   di  definizione  dei  rapporti  contabili  connessi
all'operazione».
    «Art.   15.   (Definizione  degli  accertamenti,  degli  atti  di
contestazione,  degli  avvisi  di  irrogazione  delle sanzioni, degli
inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione). -
1.  Gli  avvisi  di  accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore  della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione  del  ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  intervenuta  la  definizione,  nonche'  i processi verbali di
constatazione  relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della  presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero  ricevuto  invito  al contraddittorio, possono essere definiti
secondo   le   modalita'   previste   dal  presente  articolo,  senza
applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni salvo quanto
previsto  dal  comma 4, lettera b-bis). La definizione non e' ammessa
per  i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale
per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di
cui  il  contribuente  ha  avuto  formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
    2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento,  entro  il  16 aprile  2003,  degli  importi che risultano
dovuti  per  effetto  dell'applicazione  delle percentuali di seguito
indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
      a)  30  per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente   accertati   ovvero   indicati   negli   inviti  al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
      b) 32  per  cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente   accertati   ovvero   indicati   negli   inviti  al
contraddittorio,  superiori  a  15.000 euro ma non superiori a 50.000
euro;
      c) 35  per  cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente   accertati   ovvero   indicati   negli   inviti  al
contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
    3.  La  definizione  di  cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle
ipotesi  di  rettifiche  relative a perdite dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In  tal  caso  la  sola  perdita  risultante dall'atto e' riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
    3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e gli avvisi di irrogazione
delle  sanzioni  per  i  quali  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
del  ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
    4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
di un importo calcolato:
      a) per  le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive,  applicando  l'aliquota  del 18 per cento alla somma dei
maggiori   componenti   positivi   e   minori   componenti   negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
      b) per   l'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive,
l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo
del  50  per  cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi
formulati nel verbale stesso;
      b-bis)  per  le violazioni per le quali non risulta applicabile
la  procedura  di  irrogazione  immediata  prevista  dall'art. 17 del
decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.  472,  e  successive
modificazioni,   riducendo  del  90  per  cento  le  sanzioni  minime
applicabili;
      b-ter)  per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di
ritenute  e  il  conseguente omesso versamento da parte del sostituto
d'imposta,  riducendo  del  65  per  cento l'ammontare delle maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso.
    4-bis.  Non  sono  definibili,  in  base  alle  disposizioni  del
presente  articolo,  le  violazioni  di  cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
    4-ter.  Restano  comunque  dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
    5.  I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono  effettuati  entro  il  16 aprile  2003,  secondo  le  ordinarie
modalita'  previste  per  il versamento diretto dei relativi tributi,
esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione  prevista dall'art. 17 del
decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione  eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro
e,  per  gli  altri  soggetti,  la  somma  di 6.000 euro, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi
legali  a  decorrere  dal  17 maggio  2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alla
scadenza  medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento  dell'intero  importo  o  di  quello  della  prima rata il
contribuente   fa   pervenire  all'ufficio  competente  la  quietanza
dell'avvenuto  pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle
modalita' di calcolo seguite.
    6.  La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti indicati al comma 1,
ovvero  se  la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al  rimborso  degli  importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti  sugli  importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
    7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni  effetto,  della  punibilita'  per i reati tributari di cui agli
articoli 2,  3,  4,  5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74,  nonche'  per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489,   490,   491-bis   e   492  del  codice  penale,  nonche'  dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati  commessi  per  eseguire od occultare i citati reati tributari,
ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e  siano riferiti alla stessa
pendenza  o  situazione  tributaria.  E'  altresi'  esclusa,  per  le
definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di
cui  all'art.  12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art.  21  del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472.
L'esclusione  di  cui  al  presente  comma  non si applica in caso di
esercizio  dell'azione  penale  della  quale il contribuente ha avuto
formale   conoscenza   entro   la   data   di  perfezionamento  della
definizione.
    8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
20 maggio  2003  restano  sospesi  i  termini per la proposizione del
ricorso  avverso  gli  avvisi  di accertamento di cui al comma 1, gli
atti  di  cui  al  comma 3-bis, nonche' quelli per il perfezionamento
della  definizione  di  cui  al citato decreto legislativo n. 218 del
1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
comma 1».
    «Art.  16. - (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti
fiscali  pendenti,  ai  sensi  del  comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie  o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche
a  seguito  di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto
che  ha  proposto  l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
delle seguenti somme:
      a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150
euro;
      b) se  il  valore  della  lite  e' di importo superiore a 2.000
euro:
        1)  il  10  per  cento  del  valore  della  lite  in  caso di
soccombenza  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima
o  unica  pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
ovvero  sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
        2)  il  50  per  cento  del  valore  della  lite,  in caso di
soccombenza   del   contribuente   nell'ultima   o   unica  pronuncia
giurisdizionale    non    cautelare    resa,    sul   merito   ovvero
sull'ammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del  giudizio,  alla
predetta data;
        3)  il  30  per  cento del valore della lite nel caso in cui,
alla  medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio
e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna  pronuncia giurisdizionale non
cautelare    sul    merito   ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto
introduttivo del giudizio.
    2.  Le  somme  dovute  ai sensi del comma 1 sono versate entro il
16 aprile  2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'  previste  per il
versamento  diretto  dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in
ogni   caso  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette
somme  possono  essere versate anche ratealmente in un massimo di sei
rate  trimestrali  di  pari  importo  o  in un massimo di dodici rate
trimestrali  se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima  rata  e'  versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli  interessi  legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima  entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
    3. Ai fini del presente articolo si intende:
      a) per  lite pendente, quella in cui e' parte l'Amministrazione
finanziaria  dello  Stato  avente  ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  e ogni altro atto di
imposizione,  per  i  quali  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio,
nonche'  quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile  con  pronuncia  non  passata in giudicato. Si intende,
comunque,  pendente  la lite per la quale, alla data del 29 settembre
2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
      b) per  lite  autonoma,  quella  relativa a ciascuno degli atti
indicati  alla  lettera  a)  e  comunque  quella relativa all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili;
      c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione,   l'importo  dell'imposta  che  ha  formato  oggetto  di
contestazione  in  primo  grado,  al  netto  degli  interessi,  delle
indennita'  di  mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo,
anche  se  irrogate  con  separato  provvedimento;  in  caso  di liti
relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse  si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della
lite  e'  determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del
giudizio,  indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai
tributi in esso indicati.
    4.  Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui  al  comma 2,  un  separato  versamento,  se  dovuto ai sensi del
presente  articolo  ed  e'  presentata,  entro il 21 aprile 2003, una
distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita'
stabilite  con  provvedimento  del  direttore  del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
    5.   Dalle  somme  dovute  ai  sensi  del  presente  articolo  si
scomputano  quelle  gia'  versate  prima  della  presentazione  della
domanda  di  definizione,  per  effetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  riscossione  in  pendenza  di  lite.  Fuori  dai casi di
soccombenza  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al
comma  1,  lettera  b),  la  definizione  non da' comunque luogo alla
restituzione  delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a
quanto  dovuto  per  il  perfezionamento  della  definizione  stessa.
Restano  comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  ai  dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
    6.  Le  liti  fiscali  che  possono  essere definite ai sensi del
presente  articolo sono sospese fino al 30 novembre 2003; qualora sia
stata  gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi  sono  sospesi  a  richiesta del contribuente che dichiari di
volersi  avvalere  delle  disposizioni  del presente articolo. Per le
liti  fiscali  che  possono  essere  definite  ai  sensi del presente
articolo sono  altresi'  sospesi, sino al 30 novembre 2003, i termini
per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione,  controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi i
termini per la costituzione in giudizio.
    8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai   tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte  di
cassazione,  entro  il  31 ottobre 2003 un elenco delle liti pendenti
per  le  quali  e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono  sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene
dichiarata  a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante   la  regolarita'  della  domanda  di  definizione  ed  il
pagamento  integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve
essere   depositata   nella  segreteria  della  commissione  o  nella
cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la
stessa  data  l'eventuale  diniego della definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'art.
60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   all'interessato,  il  quale  entro  sessanta  giorni  lo  puo'
impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la
lite.  Nel  caso  in  cui  la  definizione della lite e' richiesta in
pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente  al  diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
sua notifica.
    9.  In  caso  di  pagamento  in misura inferiore a quella dovuta,
qualora  sia  riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la  regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
    9-bis.   Per  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti  innanzi  alla
Commissione  tributaria  centrale  all'esito  della definizione della
lite  trova  applicazione  l'art.  27,  primo  comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla  quale  e'  stato  assegnato  il ricorso puo' delegare un membro
della  Commissione  a  dichiarare  cessata la materia del contendere,
mediante  emissione  di  ordinanze  di  estinzione;  il  termine  per
comunicare  la  data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni.
    10.  La  definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri inclusi quelli
per   i  quali  la  lite  non  sia  piu'  pendente,  fatte  salve  le
disposizioni del comma 5».
    -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282:
    «Art. 5. - (Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA
inattive).  -  1.  I  soggetti  cui  e' stato attribuito il numero di
partita   IVA,   che  non  hanno  effettuato  nell'anno  2002  alcuna
operazione  imponibile  e  non  imponibile,  possono  sanare tutte le
irregolarita'    derivanti    dalla   mancata   presentazione   delle
dichiarazioni   IVA,   nonche'   delle   dichiarazioni   dei  redditi
limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi
pari  a  zero,  per  gli  anni  precedenti,  nei  quali non sia stata
effettuata  alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le
violazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  6,  del decreto legislativo
18 dicembre  1997,  n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il
16 aprile  2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalita'
previste  dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esclusa la compensazione ivi prevista.
    2.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite  le  modalita'  per  la comunicazione alla medesima agenzia,
anche   mediante   sistemi   telematici,  della  data  di  cessazione
dell'attivita'  e  degli estremi dell'avvenuto versamento della somma
di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
    2-bis.  All'art. 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"di   cui  all'art.  49,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  597", sono inserite le seguenti: "nonche' le
prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma
2,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"».
    «Art.  5-quinquies.  -  (Definizione  della tassa automobilistica
erariale).  -  1.  Le  violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001,
connesse  al  mancato pagamento della tassa automobilistica erariale,
possono  essere  definite  mediante  il  pagamento della tassa stessa
entro   il   16 aprile   2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'  di
versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
    - 2.  Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa
alla  tassa  di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite
mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa
medesima  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Non  si  fa luogo al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data».
    - Si  riporta il testo dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289:
    «Art. 10. - (Proroga di termini). - 1. Per i contribuenti che non
si  avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della
presente  legge,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
della  legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'art. 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  e  all'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono prorogati di due anni».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241:
    «Art.  17.  -  (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari  delle  imposte,  dei  contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle
altre  somme  a  favore  dello  Stato,  delle  regioni  e  degli enti
previdenziali,  con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso
periodo,  nei  confronti  dei  medesimi  soggetti,  risultanti  dalle
dichiarazioni  e  dalle denunce periodiche presentate successivamente
alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Tale
compensazione  deve  essere effettuata entro la data di presentazione
della dichiarazione successiva.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti
e i debiti relativi:
      a) alle  imposte  sui redditi, alle relative addizionali e alle
ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante versamento diretto ai sensi
dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art.
3  resta  ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
competente  sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
      b) all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi  degli
articoli 27   e  33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art.
74;
      c) alle   imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto;
      d) all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma 143, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti
previdenziali, comprese le quote associative;
      f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dovuti dai
datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata  e  continuativa  di cui all'art. 49, comma 2, lettera a),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
      g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
      h) agli  interessi  previsti  in  caso  di pagamento rateale ai
sensi dell'art. 20;
      h-bis)  al  saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
e  del  contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41,  come  da ultimo modificato
dall'art.  4  del  decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
      h-ter)  alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  e  con  i  Ministri competenti per
settore;
      h-quater)  al  credito  d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche.
    2-bis. (omissis)».
    -  Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212:
      «Art.  3.  - (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1.
Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le  disposizioni
tributarie  non  hanno  effetto retroattivo. Relativamente ai tributi
periodici  le  modifiche  introdotte  si applicano solo a partire dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono.
    2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore  o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in esse
espressamente previsti.
    3.  I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti
di imposta non possono essere prorogati.».
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
    «Art. 17. - (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1.
Le  somme  dovute  dai  contribuenti  sono  iscritte  in  ruoli  resi
esecutivi a pena di decadenza:
      a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito  dell'attivita'  di liquidazione prevista dall'art. 36-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
      b) entro  il  31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito  dell'attivita'  di  controllo  formale prevista dall'art.
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
      c) entro  il  31 dicembre  dell'anno successivo a quello in cui
l'accertamento  e'  divenuto  definitivo, per le somme dovute in base
agli accertamenti dell'ufficio».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, come modificato dalla legge qui pubblicata.
    «Art.  2.  -  (Riscossione  delle  somme  dovute  a  seguito  dei
controlli  automatici).  -  1.  Le somme che, a seguito dei controlli
automatici  effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,
risultano  dovute  a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o
di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per  ritardato  o  omesso  versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli  a  titolo  definitivo,  entro  il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
    1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma
1 sono fissati entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata la
dichiarazione,  l'iscrizione  a ruolo a titolo definitivo e' eseguita
entro  il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e'
previsto il versamento dell'unica o ultima rata.
    2.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se
il  contribuente  o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme
dovute con le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di  versamento
mediante   delega,   entro   trenta   giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione,  prevista  dai  commi 3 dei predetti articoli 36-bis e
54-bis,   ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito
dei  chiarimenti  forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
In  tal  caso,  l'ammontare  delle  sanzioni amministrative dovute e'
ridotto ad un terzo».
    -  Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340:
    «Art.  31  (Soppressione  dei  fogli annunzi legali e regolamento
sugli  strumenti  di  pubblicita).  -  1. A decorrere dal novantesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  i  fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La
legge  30 giugno  1876,  n.  3195,  il decreto ministeriale 25 maggio
1895,  recante  istruzioni  speciali  per  l'esecuzione  della  legge
30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il
regio  decreto-legge  25 gennaio  1932, n. 97, convertito dalla legge
24 maggio  1932,  n.  583,  e  la  legge 26 giugno 1950, n. 481, sono
abrogati.
    2.  Decorsi  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano
presentate  all'ufficio  del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle  presentate  dagli  imprenditori  individuali  e  dai soggetti
iscritti  nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  sono inviate per via telematica ovvero presentate su
supporto  informatico  ai  sensi  dell'art.  15, comma 2, della legge
15 marzo  1997,  n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento
al  predetto  obbligo  degli  imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti   solo   nel   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative    sono    stabilite    con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    2-bis.  Fino  al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2
dovranno  essere  eseguite,  in  caso di assenza di firma digitale ai
sensi  di  legge,  mediante allegazione degli originali o di copia in
forma cartacea rilasciata a norma di legge.
    2-ter.  I  pubblici  ufficiali roganti o autenticanti gli atti da
cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni
caso  richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese
che  esegue  le  formalita',  verificata la regolarita' formale della
documentazione.
    3.  Quando  disposizioni  vigenti  prevedono la pubblicazione nel
foglio  degli  annunzi  legali  come  unica  forma di pubblicita', la
pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
    4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicita'  legale,  l'individuazione degli strumenti per assicurare
l'assolvimento  dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai
sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si
procede   alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti».