VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie; Ritenuto che si versa in istato di necessita' a causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiarmo: Art. 1 Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale. Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto. Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico. Contro i provvedimenti di revoca non e' ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.