VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con  R.
decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Considerato  che,  in  attesa   di   poter   indire   le   elezioni
amministrative,    occorre    dettare    norme    transitorie     per
l'amministrazione dei comuni e delle provincie; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' a causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiarmo: 
 
                               Art. 1 
 
  Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale. 
 
  Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto. 
 
  Essi possono essere revocati  dal  Prefetto  per  inadempienza  dei
doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico. 
 
  Contro i provvedimenti di revoca non e'  ammesso  gravame  in  sede
giurisdizionale o amministrativa.