UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno,
per il tesoro e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di lire un  miliardo  centomilioni  per  la
esenzione a cura dello  Stato  di  opere  pubbliche  straordinarie  a
pagamento non differito nell'interesse di Enti locali della Sardegna.