UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165; Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e' autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Il predetto Istituto e' altresi' autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in localita', in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico. La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi gia' di proprieta' dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.