UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia  popolare  ed
economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12  ottobre
1945,  n.  669,  concernente  la  disciplina  delle  locazioni  degli
immobili urbani; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro  e  per  i
lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia
e per l'industria ed il commercio; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto nazionale  per  le  case  degli  impiegati  dello  Stato
(I.N.C.I.S.)  e'  autorizzato  a  provvedere  all'adeguamento   delle
pigioni per le case date in locazione,  a  norma  del  secondo  comma
dell'art.  379  del  testo  unico  delle  disposizioni  sull'edilizia
popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n.
1165. 
 
  Il predetto Istituto  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere  alla
perequazione delle pigioni ad  esso  dovute  per  case  costruite  in
localita', in tempi ed a costi  diversi,  tenendo  conto  delle  loro
speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art.  379,  del
citato testo unico. 
 
  La disposizione del comma precedente non si  applica  relativamente
agli alloggi gia' di proprieta' dell'Istituto romano cooperativo  per
le case degli impiegati dello Stato.