UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
Primo Ministro Segretario di Stato; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa amnistia per tutti i reati che, prima  del  28  ottobre
1922 o durante il regime  fascista,  sono  stati  commessi  in  lotta
contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per
sottrarsi ad esse. 
  Sono esclusi dall'amnistia  coloro  che,  alla  data  del  presente
decreto, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali  o
per tendenza.