UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' concessa amnistia per tutti i reati che, prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista, sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse. Sono esclusi dall'amnistia coloro che, alla data del presente decreto, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.