UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduto  il  decreto  legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944,
n. 359,  relativo  alla  ricostituzione della Accademia nazionale dei
Lincei;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 aprile  1945,
n. 178,  che  ha  stabilito  disposizioni  per la suddetta Accademia,
richiamando, tra l'altro, in vigore lo statuto dell'Accademia stessa,
approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;
  Veduto  lo  statuto dell'Accademia sopra riferita, approvato con R.
Decreto 15 gennaio 1920, n. 95;
  Veduto  l'art. 4  del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
  Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile;
  Veduto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 agosto  1945,
n. 539;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  In  via  eccezionale  e  transitoria  sono consentite, per una sola
volta  e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna
delle  categorie  nelle quali sono ripartite le classi dell'Accademia
nazionale  dei Lincei, in deroga alle disposizioni degli articoli 14,
15  e  16  dello  statuto  dell'Accademia,  approvato  con R. decreto
15 gennaio 1920, n. 95.