UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione della Accademia nazionale dei Lincei; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, che ha stabilito disposizioni per la suddetta Accademia, richiamando, tra l'altro, in vigore lo statuto dell'Accademia stessa, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95; Veduto lo statuto dell'Accademia sopra riferita, approvato con R. Decreto 15 gennaio 1920, n. 95; Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In via eccezionale e transitoria sono consentite, per una sola volta e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna delle categorie nelle quali sono ripartite le classi dell'Accademia nazionale dei Lincei, in deroga alle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dello statuto dell'Accademia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.