UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO in virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 16 maggio 1940, n°. 691; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n°. 427; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n°. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato Per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'indennita' prevista al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, spetta soltanto alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma dello stesso art. 2, deceduti prima del 21 gennaio 1948, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n°. 427. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - DE GASPERI - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 13. - FRASCA