UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  in virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 16 maggio 1940, n°. 691; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944,  n°.
427; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,  n°.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  Per  gli  affari
esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'indennita' prevista al  quarto  comma  dell'art.  2  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, spetta soltanto
alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili  minorenni  dei
funzionari di cittadinanza albanese  di  cui  al  primo  comma  dello
stesso art. 2, deceduti prima del 21 gennaio 1948, data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n°. 427. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 12 novembre 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                           PARRI - DE GASPERI - RICCI 
 
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1946 
  Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 13. - FRASCA