UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482; Considerata la necessita' di provvedere all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per la lotta antiacridica; Visto il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta antiacridica. La somma suddetta verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - GULLO - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 6. - FRASCA