UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.); Visto il R. decreto 23 febbraio 1942 n. 369; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. In deroga al disposto del 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369, durante l'attuale stato di guerra le funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani possono essere conferite anche a funzionari dipendenti da Amministrazione dello Stato diversa da quella dei lavori pubblici, anche se ad ordinamento autonomo, senza limitazione di grado. L'incaricato potra' continuare ad esercitare le funzioni conferitegli anche dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.