UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante  la
istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.); 
  Visto il R. decreto 23 febbraio 1942 n. 369; 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151 ; 
  Visto  l'art.   1,   secondo   comma,   del   decreto   legislativo
Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno
e per il tesoro; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga al disposto del 1° comma dell'art. 12 del R.  decreto  23
febbraio 1942, n. 369, durante l'attuale stato di guerra le  funzioni
di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani  possono  essere
conferite anche a  funzionari  dipendenti  da  Amministrazione  dello
Stato diversa da quella dei lavori pubblici, anche se ad  ordinamento
autonomo, senza limitazione di grado. 
  L'incaricato  potra'   continuare   ad   esercitare   le   funzioni
conferitegli anche dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.