UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 592, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente le norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la determinazione dell'importo predetto; Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, ed il R. decretolegge 20 marzo 1941, n. 123, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; Visti i contratti collettivi concernenti il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi e quelli concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell industria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945, le disposizioni relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti: a) alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; b) alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi; c) alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.