UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  1°  agosto  1945,  numero 592,
concernente  la  determinazione  degli elementi della retribuzione ai
fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 1° agosto 1945, n.
697,  contenente  le  norme  per la determinazione dell'importo della
retribuzione  rispetto  al  quale  e'  dovuto  il  contributo per gli
assegni familiari;
  Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la
determinazione dell'importo predetto;
  Vista  la  legge  10  giugno 1940, n. 653, ed il R. decretolegge 20
marzo  1941,  n.  123,  concernenti  il  trattamento  degli impiegati
privati richiamati alle armi;
  Visti  i  contratti  collettivi  concernenti  il  trattamento degli
operai  dell'industria  richiamati  alle armi e quelli concernenti la
integrazione dei guadagni dei lavoratori dell industria;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la
grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Con  effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31
maggio  1945,  le  disposizioni  relative  agli elementi ed ai limiti
della  retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari
si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti:
    a)   alla  Cassa  per  il  trattamento  degli  impiegati  privati
richiamati alle armi;
    b)  alla  Cassa  per  il  trattamento degli operai dell'industria
richiamati alle armi;
    c)  alla  Cassa  per  l'integrazione  dei guadagni dei lavoratori
dell'industria.