UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni, invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennita' temporanea e per l'aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale succitato 1° marzo 1945, n. 177; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il contributo per gli assegni integrativi della indennita' temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior posto delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e' fissato nella misura dei 4% sulla retribuzione. Il contributo e' per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.