UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
per   la   corresponsione  di  assegni  integrativi  delle  pensioni,
invalidita',  vecchiaia  e superstiti e delle altre prestazioni delle
assicurazioni sociali;
  Visto  il  decreto  legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
776,  per  la  corresponsione di assegni integrativi della indennita'
temporanea   e   per   l'aumento  del  contributo  nell'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito  il  parere  del  Comitato  del  Fondo  d'integrazione per le
assicurazioni  sociali  di cui al decreto legislativo Luogotenenziale
succitato 1° marzo 1945, n. 177;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il   contributo   per  gli  assegni  integrativi  della  indennita'
temporanea  della  assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e
per  il  maggior posto delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione
stessa   dovuto  per  il  1946  al  "Fondo  di  integrazione  per  le
assicurazioni  sociali"  ai  sensi  degli  articoli 6 e 7 del decreto
legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e' fissato nella
misura dei 4% sulla retribuzione.
  Il  contributo  e'  per  meta'  a carico dei datori di lavoro e per
meta' a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi.
  L'obbligo  del  versamento  del  contributo predetto decorre dal 1°
gennaio 1946.