UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGIO In virtu' dell'autorita' a noi delegata; Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addette ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia. Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 19144 n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 20, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, regolato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, e' riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e del R. Decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.