UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGIO

  In virtu' dell'autorita' a noi delegata;
  Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale
1°  marzo  1945,  n.  177,  concernente  la corresponsione di assegni
integrativi   delle  pensioni  di  invalidita',  vecchiaia  e  per  i
superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  regolamento  riguardante  la  previdenza  del  personale
addette  ai  pubblici  servizi di trasporto in concessione, approvato
con   Regio   decreto  30  settembre  1920,  n.  1538,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto-legge  18  marzo  1943,  n. 126, concernente
l'aumento   delle   pensioni   e  dei  contributi  dell'assicurazione
obbligatoria invalidita' e vecchiaia.
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 28 maggio 1945, n.
402,  concernente  modificazioni  al  trattamento  di  previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 19144 n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito  il  parere  del  Comitato  del  Fondo  d'integrazione per le
assicurazioni  sociali  di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo
Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro  Abbiamo decretato e
decretiamo:

                               Art. 1.

  Agli  effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 20, del decreto
legislativo  Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 177, il trattamento di
previdenza  per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
in concessione, regolato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e
successive    modificazioni,   e'   riconosciuto   come   sostitutivo
dell'assicurazione  obbligatoria disciplinata dal Regio decreto-legge
14  aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6
luglio 1939, n. 1272, e del R. Decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.