UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, concernente la istituzione del Ministero della ricostruzione; Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, riguardante le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Ministero della ricostruzione, istituito con il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, e' soppresso.