UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  21  giugno   1945,   n.   378,
concernente la istituzione del Ministero della ricostruzione; 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  12  luglio   1945,   n.   432,
riguardante le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  del  Ministri,  Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per
l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici,  per
l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per  l'industria  ed
il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministero  della  ricostruzione,  istituito  con   il   decreto
Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, e' soppresso.