UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilita' dei lavori e dei materiali; Visto il R. decreto-legge- 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1.944, n. 441; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, puo' essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000.