UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni; Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 770; Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1838; Vista la legge 23 gennaio 1941, n. 151; Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 31; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Il termine fissato all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 151, per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna, gia' prorogato al 31 dicembre 1945 con la legge 7 gennaio 1943, n. 31, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1947. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CATTANI - SCOCCI- MARRO - CORBINO - GULLO - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° febbraio 1946 Atti del Governo registro n. 8, foglio n. 89. - FRASCA