UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre 1934, n. 2012, convertito
nella legge 11 aprile 1935, n. 675;
  Visto  il R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019 convertito nella
legge 11 gennaio 1937, n. 285;
  Visto   il   R.  decreto  14  giugno  1941,  n.  964  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale l° febbraio 1945, n.
  58; Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  Ministro  ad  interim  per l'Africa
Italiana,  di  concerto con Ministri per il tesoro e per l'assistenza
post-bellica;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  E'   istituita   presso   il  Ministero  dell'Africa  Italiana  una
Commissione  per  la concessione di acconti ai danneggiati di guerra,
che  ne  facciano  richiesta,  sulle  indennita' loro spettanti per i
danni  agli  oggetti  di vestiario mobilio ed altri arredi domestici,
sofferti nei territori dell'Africa italiana.