UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675; Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019 convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285; Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 964 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale l° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana una Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, che ne facciano richiesta, sulle indennita' loro spettanti per i danni agli oggetti di vestiario mobilio ed altri arredi domestici, sofferti nei territori dell'Africa italiana.