UMBERTO DI SAVOIA.

                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito nella
legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina,  di concerto con i
Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  la  guerra  e per
l'aeronautica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  I  sottufficiali di carriera ed il personale volontario della Regia
marina  ed  i  sottufficiali  e  militari  di  truppa  con vincoli di
carriera  in  servizio  della  Regia aeronautica non possono ottenere
l'autorizzazione  a  contrarre  matrimonio,  prevista  dalle  vigenti
disposizioni, prima di aver raggiunto il 25° anno di eta'.