UMBERTO DI SAVOIA. PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I sottufficiali di carriera ed il personale volontario della Regia marina ed i sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica non possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, prevista dalle vigenti disposizioni, prima di aver raggiunto il 25° anno di eta'.