UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  col  R.  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1°  ottobre  1945  saranno  istituiti  presso le
Universita'   e   gli   Istituti   di   istruzione   superiore  corsi
straordinari, nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami
per le sole materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea
o diploma.
  Tali corsi straordinari saranno tenuti distinti da quelli normali e
potranno  essere  frequentati, a loro richiesta, esclusivamente dagli
studenti  reduci  dal  servizio  militare, dalla prigionia di guerra,
dalla  lotta  per  la  liberta'  o  dall'internamento,  nonche' dagli
studenti  ebrei,  sinistrati  di  guerra o simili, i quali tutti, pur
essendo  iscritti  da  uno  o  piu'  anni  ai  corsi normali o avendo
conseguito  da uno o piu' anni il titolo di studi secondari richiesto
per  tale  iscrizione  si  siano  trovati  a  causa  della situazione
militare  o  politica  nella  impossibilita'  giuridica o di fatto di
frequentare per uno o piu' anni i detti corsi normali.
  Potranno   essere   ammessi   a   frequentare   i   suddetti  corsi
straordinari,  nel  momento  in  cui conseguiranno il titolo di studi
secondari  richiesto  per  l'iscrizione  ad  un  determinato corso di
laurea  o  diploma,  ma  in ogni caso non oltre il 1946, anche coloro
che, rientrando in una delle categorie previste nel precedente comma,
siano presentemente privi di tale titolo per essere stati impediti di
conseguirlo   a  suo  tempo  dalla  speciale  situazione  in  cui  si
trovavano.