UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. A decorrere dal 1° ottobre 1945 saranno istituiti presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore corsi straordinari, nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami per le sole materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea o diploma. Tali corsi straordinari saranno tenuti distinti da quelli normali e potranno essere frequentati, a loro richiesta, esclusivamente dagli studenti reduci dal servizio militare, dalla prigionia di guerra, dalla lotta per la liberta' o dall'internamento, nonche' dagli studenti ebrei, sinistrati di guerra o simili, i quali tutti, pur essendo iscritti da uno o piu' anni ai corsi normali o avendo conseguito da uno o piu' anni il titolo di studi secondari richiesto per tale iscrizione si siano trovati a causa della situazione militare o politica nella impossibilita' giuridica o di fatto di frequentare per uno o piu' anni i detti corsi normali. Potranno essere ammessi a frequentare i suddetti corsi straordinari, nel momento in cui conseguiranno il titolo di studi secondari richiesto per l'iscrizione ad un determinato corso di laurea o diploma, ma in ogni caso non oltre il 1946, anche coloro che, rientrando in una delle categorie previste nel precedente comma, siano presentemente privi di tale titolo per essere stati impediti di conseguirlo a suo tempo dalla speciale situazione in cui si trovavano.