PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO UMBERTO DI SAVOIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni; Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Per ogni militare della Regia marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la marina, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento. Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, e' sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora con l'anzianita' come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potra', essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.R.E.M., o per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore od inferiore. Nella promozione gli sara' conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.