UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' Noi delegata; Visto il R. Decreto-legge 2 febbraio 1931, n. 300; Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico La tassa speciale di concessione del passaporto per Paesi transoceanici di cui ai Regi decreti-legge 26 febbraio 1931, n. 300 e 26 settembre 1935, n. 1749, e' elevata da L. 120 a L. 600. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - Da GASPERI - SCOCCIMARRO - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 126. - FRASCA