UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto Con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di aumentare nel limite massimo del doppio, il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.