UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
gli  affari di grazia e giustizia, di concerto Con il Ministro per il
tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di aumentare
nel  limite  massimo  del  doppio,  il  numero  dei  posti di uditore
giudiziario  messi  a  concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto
1945,  anche  in  deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 1 del R.
decreto 6 gennaio 1942, n. 27.