UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, approvati rispettivamente con i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 8 giugno 1905, n. 244; relativo al servizio di cassa e di economato del Ministero della guerra, e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Seguito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'art. 5 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, quale risulta successivamente modificato, e', in via temporanea e fino a contraria disposizione, sostituito dal seguente: "Gli ordini di accreditamento per il pagamento delle spese di cui all'art. 4 saranno regolati in modo che ciascun mandato non superi: le lire 50.000 complessivamente per le spese di cui ai numeri 3 e 4; le lire 6.000 per quelle di cui al numero 5; le lire 50.000 per quelle di cui al numero 6. Il pagamento coi fondi di apertura di credito delle spese di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 sara' limitato ai casi di assoluta necessita' ed urgenza pei quali non sia possibile provvedere con mandati diretti a favore dei creditori". Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - JACINI - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1946.