UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 16 del regolamento approvato con il R. decreto 4 maggio 1922, n. 627; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento di cui al R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della sicilia: I. - Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 2 sono modificati come segue: "2) dal direttore della sede provinciale di Caltanissetta dell'Istituto nazionale infortuni; "3) da un rappresentante dell'Ente zolfi siciliani". II. - L'art. 4 e' modificato come segue: "Al trattamento di previdenza di cui al presente regolamento si provvede mediante polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. "La forma di assicurazione che e' uguale per tutti gli impiegati dovra' garantire: "a) in caso di vita, alla scadenza stabilita, il pagamento di una rendita annua vitalizia; "b) in caso di morte, in qualsiasi epoca, il pagamento agli aventi diritto per legge, una volta tanto, di un capitale pari a cinque annualita' della rendita assicurata. "Dovra' inoltre essere prevista la facolta' per l'impiegato di optare, alla scadenza stabilita, per una diversa combinazione di capitale e di rendita, subordinatamente al benestare della commissione di cui all'art. 2, la quale decidera' tenendo presente la composizione della famiglia dell'impiegato". III. - L'art. 5 e' modificato come segue: "La rendita vitalizia assicurata, normalmente decorre dal 60° anno di eta' per gli impiegati tecnici purche' abbiano prestato servizio nelle miniere per almeno 15 anni, e dai 65 anni di eta', per gli impiegati amministrativi purche' abbiano prestato servizio in tale qualita' per almeno 20 anni. Il servizio puo' anche non essere Continuativo. "Agli impiegati amministrativi che hanno la qualita' di direttori amministrativi e' corrisposta ai 65 anni di eta' una rendita uguale a quella corrisposta agli impiegati tecnici. Agli altri impiegati amministrativi la rendita sara' stabilita in misura tale che, anticipandone la decorrenza all'eta' di 60 anni, essa risulti uguale alla meta' della rendita spettante agli impiegati tecnici". IV - L'art. 7 e' modificato come segue: "Al pagamento dei premi per il trattamento di previdenza previsto nel presente regolamento si provvede; "1) con le somme versate all'istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo seguente: "2) con una quota di concorso a carico di ciascun impiegato nella misura di un sesto del premio annuo per esso stabilito. "I concessionari ed esercenti le miniere di zolfo sono obbligati a trattenere sullo stipendio degli impiegati detta quota di concorso e di riversarla all'Istituto nazionale delle assicurazioni. "Sono esclusi dal pagamento di questa quota gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano eta' non inferiore ai 60 anni; "3) con gli altri fondi eventualmente destinati per la previdenza a favore del personale previsto nel presente regolamento". V - L'art 12 e' modificato come segue; "La commissione di cui all'art. 2 provvedera' a prendere accordi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'esecuzione del presente regolamento. Le norme concordate saranno approvate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro. "Esse, fra l'altro, dovranno precisare: le modalita' per la trasformazione delle polizze preesistenti e la ripartizione del fondo di riserva accantonato; la nuova tariffa di assicurazione ed i valori delle opzioni al termine del contratto; le condizioni particolari per i casi di invalidita'; gli abbandoni del servizio prima del raggiungimento dei numero di anni di servizio richiesti dall'art. 5, gli eventuali aumenti di rendita e di capitale alla morte per gli impiegati in servizio, di sola rendita per i gia' pensionati, in dipendenza di aumenti di disponibilita', le condizioni per il conto fruttifero di cui al terzo comma dell'art. 8". VI. - L'art 16 e' modificato come segue: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, promuovera' la revisione delle presenti nomine ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, con le norme di cui al punto V, comma primo, del presente articolo.