UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221; Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42; Visto, il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221, al comune di Borori, e successivamente con R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42, eretto in unico comune insieme a quello di Dualchi con capoluogo e denominazione "Dualchi" e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221. Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Noragugume e di Dualchi.