UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221;
  Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42;
  Visto, il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928,
n.  221,  al  comune  di  Borori,  e successivamente con R. decreto 3
gennaio  1939,  n.  42,  eretto  in  unico comune insieme a quello di
Dualchi  con  capoluogo e denominazione "Dualchi" e' ricostituito con
la  circoscrizione  preesistente  all'entrata  in  vigore  del  Regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 221.
  Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa,
provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra
i comuni di Noragugume e di Dualchi.