UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771, nella quale e' stato convertito il R. Decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069; Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490; Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Veduto il R. decreto 3 maggio 1934, n. 383; Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1551; Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038; Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059; Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono istituti gli Istituti e le Scuole di istruzione tecnica, elencati nelle tabelle: A prospetti 1 e 2; B, prospetti 1, 3, 5 e 6, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Nelle dette tabelle sono altresi' indicati, per ciascun Istituto o scuola di istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo. Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno approvati gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo " commerciale alberghiero " della scuola tecnica di cui al prospetto n. 2 della tabella A sopra citata, nonche' della specializzazione " sughero " della scuola tecnica industriale di cui al prospetto n. 3 della tabella B sopra citata.