IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 8 dello Statuto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'agricoltura; Decreta: Art. 1. Amnistia per reati in genere E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commuta una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.