UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale  25 giugno  1944, n. 151,
concernente  l'assemblea  per  la  nuova costituzione dello Stato, il
giuramento  dei  membri  del  governo  e  la  facolta' del governo di
emanare norme giuridiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  10 febbraio 1945,
n. 58,   che  detta  nuove  norme  sull'emanazione,  promulgazione  e
pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e  del  Ministro  per  il tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  commercio  con l'estero, con il
Ministro  per  le  finanze  e  con  il  Ministro  per  l'industria  e
commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il  tesoro,  d'intesa  con  il  Ministro  per il
commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di estendere la applicazione
delle    quote   addizionali   previste   dal   decreto   legislativo
Luogotenenziale  4 gennaio  1946, n. 2, relativo alla costituzione di
un  "Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali", ad operazioni
diverse  da  quelle di importazione di merci estere e di esportazione
di merci nazionali.