UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facolta' del governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per il commercio con l'estero, ha facolta' di estendere la applicazione delle quote addizionali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, relativo alla costituzione di un "Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali", ad operazioni diverse da quelle di importazione di merci estere e di esportazione di merci nazionali.