IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte; Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1. Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianita' di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purche' assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche. I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianita' di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri. Agli agenti promossi in base ai precedenti comma, sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.