UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle  persone  sulle
ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934,
n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911,  e  successive
modificazioni; 
  Viste le condizioni e tariffe per  i  trasporti  delle  cose  sulle
ferrovie dello Stato, approvate col R. decretolegge 25 gennaio  1940,
n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940,  n.  674,  e  successive
modificazioni; 
  Visti il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B, e  il  decreto
del Ministro  per  le  comunicazioni  31  ottobre  1914,  emanato  in
applicazione  di  tale  Regio  decretolegge,  e  visto   il   decreto
legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945,  n.  151,  concernenti  le
maggiorazioni da applicare ai prezzi per, il trasporto ferroviario di
persone e di cose; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  Sulla  proposta
del Ministro Segretario di stato per  i  trasporti,  d'intesa  con  i
Ministri Segretari di Stato per il  tesoro,  per  le  finanze  e  per
l'industria e il commercio. 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli importi comunque  dovuti  per  i  trasporti  di  persone  sulle
ferrovie dello Stato sono soggetti agli aumenti appresso specificati,
da  praticare  sull'ammontare  complessivo   degli   importi   stessi
previamente arrotondato alla lira superiore: 
    a) prezzi dei biglietti di  corsa  semplice,  calcolati  a  norma
dell'art. 17 delle condizioni e tariffe, e prezzi  dei  biglietti  di
abbonamento ordinari: 
      1° classe aumento del 700 per cento; 
      2° e 3° classe aumento del 500 per cento; 
    b) prezzi dei biglietti di abbonamento  mensili  (o  per  periodi
superiori al mese) per studenti: 
      1° classe - aumento del 700 per cento; 
      2° classe - aumento del 500 per cento; 
      3° classe - aumento del 300 per cento; 
    c) prezzi dei biglietti di abbonamento per il personale civile  e
militare dello Stato e rispettive famiglie: 
      1° classe - aumento del 700 per cento; 
      2° classe - aumento del 500 per cento; 
      3° classe - aumento del 300 per cento; 
    d) prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali per impiegati,
artigiani, operai, braccianti e studenti: 
      2° classe - aumento del 500 per cento; 
      3° classe - aumento del 300 per cento. 
  Su ogni altro prezzo comunque  vigente  e  sulle  tasse  e  diritti
accessori di qualsiasi genere e' dovuto sempre l'aumento del 700  per
cento, fatta eccezione per quelle tasse e diritti il cui ammontare e'
calcolato in  funzione  del  prezzo  dei  biglietti,  nel  qual  caso
l'aumento da applicare e' quello competente secondo la  specie  e  la
classe dei biglietti stessi; peraltro  anche  gli  importi  minimi  o
massimi che fossero, per tali tasse e diritti, previsti, sono  sempre
soggetti all'aumento del 700 per cento. 
  Analogamente, in base alle norme contenute nel  precedente  alinea,
si determina l'aumento da applicare sulle soprattasse e penalita'  di
ogni genere per irregolarita', od abusi. 
  Negli, aumenti sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per  cento
si intendono assorbite le maggiorazioni (i cui all'art. 1 del decreto
del Ministro  per  le  comunicazioni  31  ottobre  1944,  emanato  in
applicazione del R.  decreto-legge  16  dicembre  1943,  n.  27-B,  e
all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945,  n.
151.