UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decretolegge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Visti il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1914, emanato in applicazione di tale Regio decretolegge, e visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, concernenti le maggiorazioni da applicare ai prezzi per, il trasporto ferroviario di persone e di cose; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio. Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Gli importi comunque dovuti per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato sono soggetti agli aumenti appresso specificati, da praticare sull'ammontare complessivo degli importi stessi previamente arrotondato alla lira superiore: a) prezzi dei biglietti di corsa semplice, calcolati a norma dell'art. 17 delle condizioni e tariffe, e prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari: 1° classe aumento del 700 per cento; 2° e 3° classe aumento del 500 per cento; b) prezzi dei biglietti di abbonamento mensili (o per periodi superiori al mese) per studenti: 1° classe - aumento del 700 per cento; 2° classe - aumento del 500 per cento; 3° classe - aumento del 300 per cento; c) prezzi dei biglietti di abbonamento per il personale civile e militare dello Stato e rispettive famiglie: 1° classe - aumento del 700 per cento; 2° classe - aumento del 500 per cento; 3° classe - aumento del 300 per cento; d) prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali per impiegati, artigiani, operai, braccianti e studenti: 2° classe - aumento del 500 per cento; 3° classe - aumento del 300 per cento. Su ogni altro prezzo comunque vigente e sulle tasse e diritti accessori di qualsiasi genere e' dovuto sempre l'aumento del 700 per cento, fatta eccezione per quelle tasse e diritti il cui ammontare e' calcolato in funzione del prezzo dei biglietti, nel qual caso l'aumento da applicare e' quello competente secondo la specie e la classe dei biglietti stessi; peraltro anche gli importi minimi o massimi che fossero, per tali tasse e diritti, previsti, sono sempre soggetti all'aumento del 700 per cento. Analogamente, in base alle norme contenute nel precedente alinea, si determina l'aumento da applicare sulle soprattasse e penalita' di ogni genere per irregolarita', od abusi. Negli, aumenti sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per cento si intendono assorbite le maggiorazioni (i cui all'art. 1 del decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151.